R.D.L. 1° aprile 1935, n. 297 - Istituzione della provincia di Asti

Regno d'Italia

1935 diritto diritto R.D.L. 1° aprile 1935, n. 297 Intestazione 16 maggio 2013 75% Da definire

G.U. di pubblicazione: 8 aprile 1935, n. 82

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA


Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente e assoluta di provvedere alla istituzione di una nuova provincia con capoluogo Asti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ë istituita, a decorrere dal 15 aprile 1935-XIII, la provincia di Asti, con capoluogo Asti, la cui circoscrizione comprende il territorio del cessato circondario di Asti, nonchè i seguenti comuni: Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calliano, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cerro Tanaro, Cessole, Cortiglione, Cunico, Fontanile, Grana, Grazzano Monferrato, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Moncalvo, Montabone, Montemagno Montiglio, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Pemango, Quaranti, Refrancore, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Scandeluzza, Serole, Sessame, Tonco, Vaglio Serra, Vesime e Viarigi.

Art. 2.

I Ministeri interessati predisporranno quanto occorre perchè alla data stabilita dall’articolo precedente gli organi ed uffici della Provincia siano costituiti e possano iniziare il loro funzionamento.
Tuttavia gli affari che alla data stabilita dall’art. 1 risulteranno in corso presso la Prefettura e gli altri uffici ed organi amministrativi e giurisdizionali della provincia di Alessandria, continueranno ad essere trattati, sino alla loro definizione che dovrà compiersi entro il termine di quattro mesi dalla data anzidetta, dagli stessi uffici ed organi che ne furono inizialmente investiti.

Art. 3.

I ricorsi che alla scadenza del termine indicato nell’articolo precedente si trovassero in corso di istruttoria presso la Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale di Alessandria contro provvedimenti di autorità od enti passati a far parte della circoscrizione provinciale di Asti, saranno portati davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale di Asti, mediante atto notificato a richiesta della parte più diligente all’altra parte o al suo procuratore.
A tale effetto i termini di diritto in corso saranno sospesi per 30 giorni a decorrere dalla scadenza sopra indicata.
Dal giorno della notificazione del detto atto avrà principio la decorrenza dei termini ordinari stabiliti per il proeeguimento dell’istruttoria del ricorso dal testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale approvato con R. decreto 26 giugno 1924, numero 1058.

Art. 4.

Alla data indicata nell’art. 1 il preside e i rettori della provincia di Alessandria cesseranno dalla carica.
L’Amministrazione delle provincie di Alessandria e di Asti sarà affidata, per un periodo di sei mesi, prorogabile ad un anno, a commissari straordinari, che saranno nominati con decreto Reale e che eserciteranno le funzioni del preside e del Rettorato provinciale.

Art. 5.

Il personale della provincia di Asti sarà tratto, in quanto possibile, da quello della provincia di Alessandria ed assunto, in questo caso, per chiamata. Le eventuali contestazioni saranno decise dal Ministro per l’interno con decreto contro il quale non è ammesso alcun ricorso, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 6.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto gli organici del personale della provincia di Alessandria dovranno essere riveduti allo scopo di ridurre il numero dei posti in relazione alla diminuzione della sua circoscrizione.
Il personale predetto che sia dispensato dal servizio e non venga assunto dalla provincia di Asti, sarà ammesso a liquidare la pensione ad esso spettante per legge o regolamento organico. Potrà, inoltre, essergli corrisposta una indennità, la cui misura, a’ termini dell’art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177, non dovrà in nessun caso essere superiore a sei nè inferiore a due mensilità coll’ultimo stipendio o salario.
Al detto personale non è applicabile, per la durata di due anni, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il limite di età per l’ammissione ai concorsi presso le Amministrazioni provinciali, ed è attribuito, nei concorsi stessi e per la medesima durata, titolo di preferenza a parità di merito.
Contro i provvedimenti di dispensa dal servizio per riduzione degli organici della provincia di Alessandria è ammesso soltanto ricorso al Ministero per l’interno, contro la cui decisione non è dato alcun gravame nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 7.

Gli organici del personale delle due provincie di Asti e di Klessandria, previsti dai precedenti articoli 5 e 6, dopo l’approvazione tutoria, saranno sottoposti all’omologazione del Ministero dell’interno.

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato a procedere alla revisione delle attuali circoscrizioni giudiziarie e finanziarie per porle in armonia con quelle delle provincie di Alessandria e di Asti.

Art. 9.

E delegata al Governo del Re la facoltà di emanare norme integrative ed esecutive del presente decreto, anche per quanto riguarda la sistemazione dei rapporti fra la provincia di Asti e quella di Alessandria.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l’interno, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.


Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 359, foglio 40. - MANCINI.