Prova dell'illegittimità della ristampa dei libri. Un ragionamento e una parabola

tedesco

Johann Gottlieb Fichte 1793 2012 Maria Chiara Pievatolo filosofia Prova dell'illegittimità della ristampa dei libri. Un ragionamento e una parabola Intestazione 1 settembre 2014 75% Da definire

Chi elimina le motivazioni cattive fa posto a motivazioni migliori. Ha giudicato così di recente un tribunale degno di onore per il suo rango e ancor più per la sua giustizia; e così ha pensato l'autore del saggio “L'edizione di libri ripensata in considerazione degli scrittori, degli editori e del pubblico” sul Deutsches Magazin (April 1791). L'illegittimità della ristampa1 è apparsa infatti al signor Reimarus2 non ancora comprovata dai motivi finora addotti ed egli, con un'apparente apologia, ha voluto chiamare i dotti a pensare argomenti migliori a questo proposito. Infatti non è possibile che facesse sul serio e desiderasse l'affermazione della difesa di una procedura per la quale ogni benpensante sente un intimo orrore.


La sua trattazione si divide, conformemente alla natura dell'argomento, in due questioni: la legittimità, e l'utilità della ristampa di libri. A proposito della prima egli afferma: non è stato provato finora nessun diritto a impedire la ristampa che derivi in modo manifesto solo da una proprietà duratura del dotto sul suo libro, o del suo mandatario, l'editore legittimo; e da ciò seguirebbe naturalmente una facoltà di ristampare. Quindi, dopo essere stata respinta dal tribunale dei diritti perfetti,3 la questione se la ristampa sia tollerabile in uno stato ben amministrato dipenderebbe dalla risposta alla domanda se essa sia utile. Il signor Reimarus risponde affermativamente a questa domanda e quindi anche alla prima: e tuttavia propone alcune limitazioni della licenza generale di ristampare a vantaggio dello scrittore e del suo editore legittimo.


Il signor Reimarus – confessiamo infatti di non aver trovato necessario andare a rileggere gli autori che egli adduce in favore appunto di questa opinione, poiché potevamo naturalmente presupporre che egli abbia fatto uso dei loro motivi e che l'ultimo scritto a sostenerla, il suo, debba essere anche il più solido – il signor Reimarus dunque non ha mostrato né cercato di mostrare che non è possibile in generale niente di simile a una proprietà duratura dello scrittore, ma ha solo detto che, fino a ora, non è ancora stata dimostrata chiaramente e ha addotto alcuni esempi che, secondo la sua opinione, militano contro l'universalità e quindi anche contro lo perfezione di un tale diritto derivato dalla proprietà. Non abbiamo dunque bisogno di seguirlo passo passo e di addentrarci nelle sue ragioni. Ma basta che siamo effettivamente in grado di dimostrare qualcosa di simile a un diritto duraturo di proprietà del redattore sul suo scritto, perché possa considerarsi accaduto quanto richiedeva; egli potrà cercare di ricondurvi anche i suoi esempi. Non dobbiamo, inoltre, un'ulteriore risposta alla sua prova dell'utilità della ristampa dei libri; non si tratta più, infatti, di una questione decisiva, dal momento che non può avvenire qualcosa di chiaramente illecito, per quanto utile sia.


La difficoltà che si trova a dimostrare una proprietà durevole dello scrittore sul suo libro è derivata dal fatto che non disponiamo di nulla di simile e quel che le sembra in qualche misura simile, ne differisce ancora parecchio sotto molteplici aspetti. Proprio da ciò dipende che la nostra dimostrazione abbia necessariamente un aspetto un po' cavilloso; cercheremo, tuttavia, di renderla il più possibile chiara. Ma il lettore non deve essere indotto al sospetto, perché si potrà molto facilmente chiarirla e sostanziarla in concreto. - C'è infatti in circolazione una gran quantità di massime su questo oggetto, assunte da ogni benpensante poco informato sulla cosa e non interessato a contraddirle che giudica così il comportamento altrui in questo tipo di cose e orienta in conformità anche il proprio. Tutte queste massime si possono ricondurre facilmente e naturalmente alla nostra proposizione assunta come principio, tanto che questa circostanza è quasi la sua prova, e sarà perciò chiaro che essa è l' assioma alla base di tutti i nostri giudizi su questo oggetto, per quanto oscuri e non sviluppati.


Innanzitutto, ecco il principio: noi deteniamo necessariamente la proprietà di una cosa la cui attribuzione a un altro è fisicamente impossibile. E' una proposizione immediatamente certa e non ha bisogno di ulteriore dimostrazione. E ora la domanda: c'è qualcosa del genere in un libro?4


In un libro possiamo distinguere due aspetti: quello fisico, la carta stampata, e quello spirituale. La proprietà del primo si trasferisce incontestabilmente all'acquirente con la vendita del libro. Lo può leggere e lo può dare in prestito tutte le volte che vuole, lo può rivendere a chi vuole, e a un prezzo alto o basso come preferisce, lo può strappare, bruciare,5 chi gli si potrebbe opporre su questo? Tuttavia, poiché raramente si compra un libro anche – e ancor più raramente soltanto - per far sfoggio della sua carta e della sua stampa, e per tappezzarci i muri, si deve ritenere che sopravvenga con l'acquisto anche un diritto sull'aspetto spirituale. Questo aspetto spirituale è sua volta da suddividere ancora: nella materia, il contenuto del libro, i pensieri che esso rappresenta, e nella forma di questi pensieri, il modo, il nesso, le circonvoluzioni e le parole con cui li rappresenta. Il primo non diviene evidentemente nostra proprietà con la mera consegna del libro a noi. I pensieri non si passano di mano in mano, non si pagano con moneta sonante e non diventano nostri perché ci prendiamo un libro in cui stanno, ce lo portiamo a casa e lo disponiamo nella nostra libreria. Per impadronircene, ci vuole ancora una azione: dobbiamo leggere il libro, ponderare il suo contenuto, a meno che non sia del tutto comune, guardarlo per più pagine, e così accoglierlo nella nostra propria connessione di idee. Poiché questo non si può fare senza possedere il libro, e non l'abbiamo comprato per amore della mera carta, il suo acquisto ci deve pur dare un diritto anche su ciò; ci compriamo cioè la possibilità di fare nostri i pensieri del redattore; ma per elevare questa possibilità ad attualità, occorre in aggiunta del nostro proprio lavoro. - Così, prima della pubblicazione delle sue straordinarie opere e, per un tempo abbastanza lungo, anche dopo, erano di sua proprietà esclusiva i pensieri del primo pensatore di questo secolo e di quelli passati, e molto verosimilmente uno dei primi di tutti i secoli futuri. Nessun acquirente ha ottenuto il suo spirito con il denaro speso per la Critica della ragion pura. Ma ora qualche uomo chiaroveggente se ne è impadronito: certo non con l'acquisto del libro, ma con uno studio diligente e razionale. Infatti, questo pensare insieme è anche, sia detto di sfuggita, l'unico equivalente adeguato della lezione spirituale, sia essa orale o scritta. Lo spirito umano ha una tendenza innata a produrre concordanza col proprio modo di pensare; e ogni apparenza di soddisfazione è la ricompensa più dolce di tutto la fatica applicata. Chi vorrebbe insegnare davanti a pareti vuote, o scrivere libri che nessuno legge? Considerare ciò che viene pagato in denaro come equivalente sarebbe assurdo. E' solo il surrogato di ciò che l'insegnante deve dare a coloro che cacciano, pescano, seminano e raccolgono per lui, durante il tempo in cui egli pensa per gli altri.


Dunque quanto si offre in primo luogo sicuramente in vendita con la pubblicazione di un libro è la carta stampata, per tutti coloro che hanno i soldi per pagarlo o un amico per farselo prestare; e il suo contenuto, per tutti coloro che hanno abbastanza cervello e diligenza per impadronirsene. La prima, con la vendita, cessa immediatamente di essere una proprietà dello scrittore (che qui possiamo considerare pur sempre come venditore) e diviene proprietà esclusiva del compratore, perché non può avere più signori; ma il secondo, in virtù della sua natura spirituale, può essere comune a molti, così che ciascuno lo possiede interamente, e con la pubblicazione di un libro cessa tuttavia di essere proprietà esclusiva del primo signore (ammesso che lo sia stato prima, come non è il caso per qualche libro di quest'anno), ma rimane sua proprietà in comune con molti. - Ciò di cui però nessuno può appropriarsi, perché rimane fisicamente impossibile, è la forma di questi pensieri, la connessione di idee e i segni con i quali sono rappresentati.


Ciascuno ha una sua maniera propria di sviluppare le idee, il suo modo peculiare di costruirsi concetti e di connetterli reciprocamente; questo viene da noi presupposto come universalmente riconosciuto e immediatamente riconoscibile da parte di tutti coloro che lo capiscono, perché qui non trattiamo di psicologia empirica. Tutto quello che dobbiamo rappresentarci nel pensiero, lo pensiamo necessariamente secondo l'analogia del nostro restante modo di pensare, e semplicemente tramite questa elaborazione secondo l'analogia del nostro modo di pensare, dei pensieri estranei diventano i nostri: senza, sono nel nostro spirito qualcosa di estraneo che non di connette con niente e resta inattivo. E' massimamente inverosimile, anche se non del tutto impossibile, che, di un oggetto, due persone pensino esattamente allo stesso modo, con uno sviluppo di idee e con immagini per l'appunto identiche, se non sanno niente l'una dell'altra; è invece assolutamente impossibile che uno a cui i pensieri sono stati precedentemente dati da un altro, li accolga nel proprio sistema di pensiero precisamente in quella forma. Ebbene: poiché le idee pure non si possono mai pensare né tanto meno rappresentare agli altri senza immagini sensibili, ogni scrittore deve pur dare ai suoi pensieri una certa forma, e non può dargli altra forma che la sua propria, perché non ne ha nessun altra. Non può però aver l'intenzione di render comune anche questa forma, , con la loro pubblicazione: nessuno, infatti, può appropriarsi dei suoi pensieri senza alterare, così, la loro forma. Quest'ultima rimane dunque per sempre sua proprietà esclusiva.


Da qui scaturiscono due diritti dello scrittore: non soltanto, cioè, il diritto di impedire che in generale qualcuno lo privi della proprietà di questa forma (di pretendere che ciascuno lo riconosca come autore del libro) come vuole il signor R., ma anche il diritto di impedire che qualcuno interferisca nella sua proprietà esclusiva di questa forma e ne usurpi il possesso.


Tuttavia, prima di trarre ulteriori conseguenze da queste premesse, mettiamoli alla prova. Finora gli scrittori non se la sono avuta a male se noi usiamo i loro scritti, li diffondiamo ad altri per il loro uso, istituiamno con essi biblioteche di prestito, nonostante che vada manifestamente a loro danno (qui, infatti, li consideriamo pur sempre come venditori); e se li vogliamo stracciare o bruciare, questo offende un essere ragionevole solo quando ciò avviene verosimilmente nell'intento di mostrargli disprezzo. Finora ci hanno dunque generalmente concesso la piena proprietà dell'aspetto fisico dei loro scritti. - Né tanto meno si sono offesi quando, nelle opere scientifiche, si sono fatti propri i loro princìpi, li si è presentati da svariati punti di vista e li si è applicati a oggetti svariati; o in opere secondo il loro stile si è imitata la loro maniera, che è qualcosa di interamente diverso dalla loro forma. Così hanno ammesso che la proprietà dei pensieri può trasferirsi ad altri.


Eppure è sempre stato universalmente considerato spregevole trascrivere alla lettera, senza nominare l'autentico autore; e si è marchiato lo scrittore che lo fa con il nome disonorante di plagiario. E' chiaro che questa deprecazione universale non va alla povertà di spirito del plagiario, ma a qualcosa di immorale nella sua azione, perché nel primo caso lo commisereremmo soltanto, ma non lo disprezzeremmo. Che questo qualcosa di immorale e il motivo del nome che gli si dà non consista affatto nella circostanza che, con la vendita di una cosa che l'acquirente già possiede, lo deruba del suo denaro, si mostra dal fatto che la nostra cattiva opinione di lui non viene minimamente attenuata se egli ha trascritto un libro rarissimo rinvenibile, forse, solo in grandi biblioteche. Che infine questa ingiustizia non consista nel fatto che egli, come potrebbe opinare il signor R., privi lo scrittore del suo carattere di autore, segue dalla circostanza che tale carattere non viene negato, ma soltanto ignorato. E sarebbe vano ricondurla al fatto che egli non mostra il giusto onore al redattore, in quanto non lo nomina quando avrebbe dovuto nominarlo: perché, anche se ha trascritto il libro di un anonimo, il plagiario non si dice meno plagiario. Possiamo sicuramente chiedere a ogni uomo che tiene all'onore se non si vergognerebbe intimamente anche soltanto a pensarsi capace di trascrivere il manoscritto di un morto pressoché sconosciuto o un libro di cui fosse l'unico possessore ... Sulla base di quanto detto, queste percezioni non possono che fondarsi sul pensiero che il plagiario si impadronisce di una cosa che non è sua. - Perché sull'uso delle parole proprie di un scrittore si pensa in modo completamente diverso che sull'applicazione dei suoi pensieri? In quest'ultimo caso, ci serviamo di ciò che può essere una nostra proprietà comune con lui, e lo proviamo tramite la circostanza che gli diamo la nostra forma; nel primo caso, ci impadroniamo della sua forma, che non è la nostra, ma è sua esclusiva proprietà.


Si fa un'eccezione con le citazioni: cioè non solo con quelle in cui di uno scrittore si dice semplicemente che ha scoperto, dimostrato, presentato qualcosa, in cui non ci si impadronisce della sua forma, né propriamente si rappresentano i suoi pensieri, ma si continua una costruzione ulteriore sulla loro base, bensì anche quelle in cui si richiamano le parole proprie del redattore. In quest'ultimo caso ci si impadronisce effettivamente della forma dello scrittore, senza certamente farla passare per propria, cosa che qui. tuttavia, non è rilevanti. Questa facoltà sembra fondarsi su un tacito contratto degli scrittori fra loro, per citare scambievolmente le proprie parole; nondimeno nessuno sarebbe d'accordo se un altro trascrivesse passi particolarmente lunghi senza un bisogno evidente. Con un diritto soltanto a metà ricadono fra le eccezioni le antologie, gli esprits,6 per la cui preparazione non occorre in genere molto spirito, e simili piccoli ladrocini, che nessuno nota molto, perché non sono né di grande aiuto, né di gran danno.


Nessun docente tollera che qualcuno faccia stampare le sue lezioni; eppure nessuno ha nulla in contrario quando i suoi ascoltatori cercano di far proprio il suo spirito e i suoi pensieri e li diffondono ulteriormente a voce o per iscritto. - Su che cosa si fonda questa differenza? Nel secondo caso, essi rappresentano i suoi pensieri, che sono diventati i loro con una loro propria riflessione e il loro accoglimento nella loro progressione di idee; nel primo caso, s' impadroniscono della sua forma, che non può mai diventare loro proprietà e lo ledono dunque nel suo diritto perfetto.


E ora applichiamo alla relazione fra scrittore ed editore questi principi dimostrati a priori, e provati a posteriori in virtù della spiegabilità a partire da essi di ciò che, in casi del genere, si ritiene diritto. Chi cosa trasmette lo scrittore all'editore, quando gli consegna il suo manoscritto? Una proprietà? Forse quella del manoscritto? Ma i dotti ammetteranno che questo, per lo più, non vale il denaro che viene pagato; e perché non si perdona la vendita di più esemplari dello stesso scritto a più editori? Quanto alla proprietà dei pensieri in esso contenuti, non si trasmette con una mera consegna, e raramente, così, sarebbe di grande utilità all'editore. - Ancor meno quella della forma di questi pensieri: infatti questa è e rimane per sempre proprietà esclusiva dello scrittore. - L'editore, dunque, non riceve affatto una proprietà, tramite il contratto con il redattore, ma, a certe condizioni, solo il diritto a un certo usufrutto della proprietà del redattore, cioè dei suoi pensieri avvolti nella loro forma determinata. Egli ha il permesso di vendere a chi vuole e può non i pensieri del redattore e la loro forma, bensì solo la possibilità, prodotta dalla loro stampa, di far propri i pensieri stessi. Dunque egli agisce in tutti i casi non in suo nome, ma in nome e per mandato dello scrittore.


Anche questi concetti si mostrano in massime accettate universalmente. Perché lo stesso editore legittimo viene universalmente biasimato, quando fa stampare una quantità di copie maggiore di quanto pattuito con lo scrittore? Il diritto dello scrittore d'impedirlo si fonda certamente su un contratto, che però non si conclude sulla proprietà, ma sull'usufrutto. L'editore può al più chiamarsi proprietario di questo usufrutto. - Che dire allora, se produce una seconda edizione senza la licenza del redattore? Come può il redattore pretendere un nuovo onorario dall'editore per la mera autorizzazione a una nuova edizione, anche se non ha né aggiunto né elaborato nulla di nuovo? Queste massime non sarebbero contraddittorie se si assumesse che il libro diviene una proprietà dell'editore e non rimane proprietà stabile dello scrittore, così che l'editore durevolmente non è altro che il suo mandatario? Non sarebbe contraddittorio che il pubblico, se ha comprato, ingannato da un titolo splendido, un libro in cui si trovano solo cose risapute da un bel pezzo, miseramente raffazzonate dai libri più noti, proceda in via di regresso contro il redattore e non si fermi all'editore? Un diritto a lamentarci l'abbiamo certamente: non volevamo semplicemente un paio di fogli stampati con l'alfabeto, volevamo acquistare, allo stesso tempo, la possibilità di istruirci su certi oggetti. Questo ci è stato promesso e non ci è stato dato. Siamo ingannati, il nostro denaro ci è stato sottratto con la truffa. Ma non l'abbiamo dato all'editore? Non è stato lui a farci avere, invece, il libro vuoto? Perché non ci fermiamo a lui, come ultimo venditore, come si fa altrimenti in ogni vendita? Che male ha fatto il povero autore? ...Così dovremmo necessariamente pensare, se non considerassimo l'editore come semplice mandatario dello scrittore, che agisce con noi meramente in suo nome e che, se siamo stati imbrogliati, ci ha imbrogliato a suo nome, per suo ordine e spesso senza che egli stesso avesse la minima malizia.


Così si comportano gli scrittori, gli editori e il pubblico. E come si comporta nei loro confronti il ristampatore? Si impadronisce non della proprietà del redattore, non dei suoi pensieri (questo per lo più non lo sa fare; infatti se non fosse un ignorante, si occuperebbe di faccende più onorevoli), non della forma di per sé (questo non sarebbe in grado di farlo, anche se non fosse un ignorante) – ma dell'usufrutto della sua proprietà. Agisce in nome dell'autore, senza averne mandato da lui, senza essersi messo d'accordo con lui, e si impadronisce dei vantaggi che sorgono da questa delegazione; si arroga così un diritto che non gli compete, e lede lo scrittore nell'esercizio del suo diritto perfetto


Prima di trarre il risultato finale, dobbiamo ancora ricordare esplicitamente che la questione non è quella dei danni che il ristampatore infligge allo scrittore immediatamente o mediatamente, nella persona del suo mandatario. Si può mostrare quanto ci pare che dalla ristampa non deriva uno svantaggio né per lo scrittore né per l'editore, che è anzi un vantaggio per lo scrittore essere molto ristampato, che la sua gloria si diffonderà così per tutti gli stati della Germania, dalla città depositaria dell'erudizione fino al più lontano paesino di provincia e dallo studio del dotto fino alle officine dell'artigiano. In questo modo diventa diritto ciò che non lo è? Si può fare del bene a qualcuno contro il suo diritto e la sua volontà? Ciascuno ha la facoltà perfetta di non rinunciare al suo diritto, sia pure dannoso quanto si vuole. Quando si avrà un sentimento per la sublime idea del diritto, senza riguardo all'utile? Si è inoltre notato che il diritto dello scrittore leso dal ristampatore non si fonda su un presunto contratto dell'autore con il pubblico e su una sua riserva mentale gesuitica, come crede il signor Reimarus, ma è un diritto di proprietà naturale, innato, inalienabile. Che non si voglia veder leso un tale diritto si presuppone certamente senza un richiamo esplicito; anzi, se si volesse rinunciare al suo esercizio, si dovrebbe dirlo.


Assunto tutto questo come provato, se tutti quelli che si appropriano del godimento della proprietà altrui per amore del guadagno sono ladri, il ristampatore è senza dubbio lo è. Se inoltre ogni furto diviene più grave in quanto ha luogo su cose che per loro natura non possono essere tenute in custodia, allora quello del ristampatore, che è perpetrato su una cosa che deve stare aperta a tutti come l'aria e l'etere, è uno dei più gravi. Diviene, infine, ancor più imperdonabile in quanto ha luogo su cose più nobili; così il furto di cose che appartengono alla cultura dello spirito è il più grave di tutti. Per questo infatti il nome di plagio, che inizialmente significava furto nei confronti delle persone, si è trasmesso anche ai ladrocini di libri.


E ora su alcuni esempi del signor Reimarus. Egli chiede: “Chi è dunque che, nel caso degli autori antichi, ha l'usufrutto della proprietà durevole dello scrittore, chi ce l'ha nella traduzione della Bibbia di Lutero?” Quando il proprietario di una cosa e i suoi eredi sono morti o irraggiungibili, l'erede è la società. Se questa vuole rinunciare al suo diritto e lasciarlo diventare comune, se lo vuole il proprietario stesso – chi lo può impedire?


“Ci sarebbe una rapina di proprietà libraria” chiede poi il signor Reimarus “se qualcuno volesse copiare a mano un libro singolarmente o in grande quantità e venderne le copie? Dal momento che sono rari gli amatori che preferirebbero avere un libro in manoscritto piuttosto che stampato, da questa riproduzione dell'esemplare non dovrebbe derivare un grande danno né per lo scrittore né per l'editore. Poiché in questo lavoro faticoso il guadagno non sarebbe grande e il valore di vendita sarebbe nella maggior parte dei casi un pagamento ben piccolo per lo sforzo applicato e quindi attirerebbe meno l'avidità ingiusta del copista, forse editore e scrittore sarebbero disposti a passare la cosa sotto silenzio. Ma se sono dimostrate le proposizioni che abbiamo appena esposte, allora ogni usufrutto del libro, per quanto possa essere poco profittevole, rimane in sé ingiusto e coloro che desiderassero possedere un libro copiato a mano o l'amanuense stesso dovrebbero entrare in trattative con lo scrittore. - Se gli scrittori antichi non hanno pensato al possibile usufrutto della loro paternità o, non desiderandolo, hanno lasciato la copia dei loro libri libera a discrezione di chiunque e le hanno dato il loro assenso col loro silenzio, essi continuano ad avere - come tutti - il più perfetto diritto di rinunciare al proprio diritto; ma, se avessero voluto, avrebbero potuto far valere la loro paternità esattamente come la nostra: ciò che oggi è diritto lo è sempre.


Questi princìpi diverranno ancora più chiari in virtù dell'applicazione a cose che spesso si sono paragonate e confuse con essi. Si sono così paragonati ai libri i prodotti dell'arte meccanica, e la loro contraffazione a danno dell'inventore alla ristampa; vedremo subito quanto appropriatamente o inappropriatamente. Anche un'opera di questo tipo ha qualcosa di corporeo, la materia di cui è fabbricato - acciaio, oro, legno e simili -; e qualcosa di spirituale, il concetto, che sta alla sua base (la regola, secondo la quale è fabbricato). Dello spirituale non si può dire che ha una forma peculiare all'inventore, perché esso stesso è un concetto di una forma determinata – la forma della materia, la relazione delle sue singole parti per la produzione dello scopo inteso - il quale di conseguenza può essere determinato solo in un identico modo, conformemente a un concetto chiaramente pensato. Qui è l'aspetto fisico che, nella misura in cui non è determinato tramite il concetto, prende una forma particolare, da cui dipende l'amabilità, l'eleganza, la bellezza dell'opera d'arte in quanto non è riferita allo scopo da produrre. In ciò si distinguono da ogni altro per esempio le opere degli inglesi o quelle di un certo maestro determinato, senza che si possa indicare propriamente e chiaramente in che cosa consiste la distinzione. Questa struttura dell'aspetto fisico la può essere posseduta anche da un libro, e tramite essa viene determinata la chiarezza e l'eleganza della stampa: da questo punto di vista esso è un prodotto dell'arte meccanica e ricade sotto le regole di quest'ultima, ora facili da sviluppare.


Assunto, come è universalmente da assumersi, che con l'acquisto di una cosa viene trasmessa al compratore la proprietà di tutto ciò la cui appropriazione è fisicamente possibile, che cosa gli viene trasferito con la vendita di una simile opera d'arte? Senza dubbio, la proprietà dell'aspetto fisico materiale, accanto alla possibilità di usare l'opera per lo scopo richiesto, se lo vuole, lo sa ed è in grado di realizzarlo per mezzo suo. La possibilità di appropriarsi del concetto che sta a fondamento dell'opera (cioè la regola secondo la quale è stato prodotto) non è l'intento della vendita e comunemente neppure quello dell'acquisto, a differenza che nel caso di un libro, ove chiaramente lo è. Inoltre, con la vendita, essa non viene trasferita a tutti, ma solo a chi ha le conoscenze necessarie. La proprietà di questo concetto, tuttavia, non viene affatto trasferita con la vendita, bensì nella sua appropriazione è compresa solo l'appropriazione del compratore che esamina l'opera, forse la smonta, ci riflette su e così via. Ma nondimeno è non solo fisicamente possibile, ma anche spesso assai facile trovare le regole di produzione dell'opera d'arte. Ora, per dare a questi concetti la loro forma si deve noi stessi essere artisti, e certamente artisti in quest'arte. La forma del primo produttore non si trasmetterà mai a ciò che è fisico; ma la cosa non dipende da questo, la differenza per lo più non è affatto evidente, e spesso il secondo produttore gliene darà una molto più bella. Di conseguenza, si può acquisire per sé non solo la proprietà della materia, ma, a certe condizioni, anche quella del concetto secondo il quale è elaborata, e poiché si ha il diritto di usare la propria proprietà in tutti i modi che si desiderano, si ha allora senza dubbio anche il diritto di copiare quest'opera d'arte. Tuttavia l'esercizio di questo diritto non è equo; non è equo che l'uomo che ha impiegato diligenza, fatica e spese sia derubato di ogni suo frutto con la prima pubblicazione del risultato del lavoro di anni, se quest'ultimo è tale che se ne può impadronire chiunque lo veda. Ma poiché nelle questioni di profitto non si può contare molto sull'equità altrui, si interpone lo stato, e con un'esplicita legge detta privilegio rende oggetto di giustizia ciò che prima era solo oggetto di equità. Poiché, tuttavia, con una tale legge si limita il diritto naturale degli altri e li si deruba, specialmente perché si estorce da loro ciò che dipendeva dalla loro buona volontà e poteva dar loro merito, privandoli per lo meno della scoperta di questo merito, lo stato revoca questa legge non appena si raggiunge l'intento di compensare il primo inventore e restituisce agli esseri umani il loro diritto innato asserito dalla riflessione e dallo studio.


Un tale privilegio si indirizza dunque all'uso del concetto acquisito; e gli sarebbe paragonabile solo quel privilegio librario che vietasse, per dieci anni, di scrivere su certe materie, per esempio la metafisica o la fisica. Il signor Reimarus, le cui proposte sui privilegi librari finiscono proprio lì, non confonde forse i libri con le opere d'arte meccaniche, come se per la loro produzione non occorresse nient'altro che avere in testa una specie di ricetta per fare un libro e per il resto dita agili, carta e inchiostro?


Il diritto del compratore di riprodurre quello che ha comprato si estende quanto si estende la possibilità fisica di appropriarsene, e questa diminuisce, quanto più l'opera dipende dalla forma, di cui noi non possiamo mai appropriarci. Questa gradazione procede, in sfumature impercettibili, dalla comune lampada da studio fino alla Notte di Correggio. Quest'ultima non è mai andata in cerca di un privilegio, eppure non è stata oggetto di contraffazione. Ogni imbrattatele sa certamente applicare colori, luce e ombre, e dipingere un bambino e una giovane donna; ma non si tratta di questo: si tratta della forma dell'esecuzione, che si può sentire ma non descrivere. Le incisioni su rame di dipinti non sono ristampe: alterano la forma. Esse offrono incisioni, e non dipinti; e chi pensa che passino per uguali, faccia pure. Anche un'incisione che riproduce dipinti già ricalcati non è una ristampa: infatti ciascuno dà alla sua incisione la sua propria forma. Sarebbe ristampa solo nel caso in cui qualcuno si impadronisse della piastra dell'altro e ne facesse un calco.


E dopo questa distinzione, una domanda: che cos'è un privilegio librario? Un privilegio è in generale un'eccezione a una legge universalmente valida della legislazione naturale o civile. Sulla proprietà dei libri non c'è stata finora nessuna legge civile; dunque il privilegio librario deve essere un'eccezione a una legge di natura. Un simile privilegio dice che un certo libro non deve essere ristampato; presuppone, dunque, una legge di natura, che dovrebbe suonare così: tutti hanno diritto a ristampare tutti i libri. E' dunque vero che il diritto alla ristampa è riconosciuto come un diritto naturale universalmente valido anche da coloro nelle cui mani l'umanità ha consegnato in custodia tutti i suoi diritti, cioè dai governanti? Non è vero che anche i dotti lo riconoscono? La richiesta di un privilegio, infatti, non può che significare quanto segue: io riconosco che dal giorno della pubblicazione della mia opera, chiunque voglia ha il diritto indubitabile di arrogarsene la proprietà e ogni possibile profitto, ma supplico di limitare i diritti dell'umanità per amore del mio utile. - C'è mai stata una simile lettera di privilegio contro i predoni? - “Ma un privilegio librario non è una lettera di privilegio contro i predoni; è una scorta di ussari” mi si dice. Se questo fosse vero, se potesse essere vero in paesi dove i predoni non vanno in giro per i boschi indomiti come in Arabia, ma possono essere raggiunti in ogni momento dalla forza dell'autorità, ci troveremmo di fronte a un'altra ricerca da fare.


I Tr*** cioè, Sch***, i W*** sono tuttavia predoni, ma predoni muniti di privilegio. Essi non ne hanno – infatti qui vogliamo offrire l'osservazione che uno dei due privilegi, quello che vieta la ristampa o quello che la permette, deve essere insensato - non ne hanno, dico, la minima colpa. Senza conoscere che cos'è diritto e che cosa no, perché è questione troppo profonda per loro, hanno chiesto quello che dovevano sapere. Glielo hanno detto e ci hanno creduto. A mercante inglese, tuttavia, non faceva certamente mai piacere che un corsaro7 francese gli portasse via la nave e le merci. Si lamentava dell'ingiustizia. “Non è ingiustizia, è diritto di guerra”, ribatteva il corsaro, mostrandogli la sua patente. E mentre l'inglese l'esaminava per convincersi della legittimità del trattamento inflittogli, il corsaro gli perquisiva la borsa e aveva, su questo punto, ragione.


Ma in generale con quale diritto i bombi dichiarano guerra alle api? - Quale difensore della ristampa dei libri ce lo spiegherà? - “Sarebbe certamente pretendere molto da uno stato, si dice, se gli si chiedesse di ordinare d'importare merce estera costosa nel proprio paese”. Lo sarebbe certamente; ma la pretesa che, quando qualcosa gli sembra troppo caro, preferisca farne completamente a meno, non sarebbe altrettanto iniqua. Giuseppe II aveva certamente il diritto perfetto di proibire l'importazione di aringhe olandesi nei suoi stati:8 chi potrebbe contestarglielo? Ma avrebbe avuto anche il diritto – dato che le aringhe olandesi non si possono ristampare – di mandare corsari che si prendessero cura degli olandesi e sottraessero loro le aringhe? E se questa costosa merce estera – i libri, in questo sistema, sono certamente merce non più e non meno di aringhe e formaggio – non si deve assolutamente importare, da dove, nel paese, si potrebbero riprodurre a stampa? Ci guarderemo bene dal proibire l'importazione di libri esteri, almeno finché non li avremo ristampati!


Si dice ancora: “Per il tornaconto del redattore è completamente indifferente se in un paese dove l'importazione della sua edizione legittima è vietata sia o no venduta una ristampa, poiché egli non potrebbe mai trarre guadagno da questo paese.” E si ha ragione, del resto, in un sistema in cui niente è contrario al diritto se non ciò che reca danno.9


E' ora dimostrato chiaramente tutto quanto doveva essere dimostrato: - che lo scrittore mantiene una proprietà durevole sul suo libro e ha il diritto perfetto di impedire a tutti di trarre, contro la sua volontà, un utile da ciò che rimane suo secondo la natura della cosa; che dunque la ristampa è una ingiustizia palese, e certo fra le più gravi. Nell'esame della sua ammissibilità, così, viene meno la questione se sia utile e possiamo astenerci interamente dal darvi risposta. Né il signor R. né il pubblico saranno contrariati, se raccontiamo, invece di fare un simile esame, una parabola. Poiché, come ricordato sopra, non abbiamo niente di simile ai libri, tutti intuiranno che cosa riesce a spiegare e che cosa rimane ancora da chiarire secondo tutto quello che è stato dimostrato.


Al tempo del califfo Harun al Rashid, celebrato per la sua sapienza nelle Mille e una notte e altrove, viveva o potrebbe esser vissuto un uomo che, da chi sa quali sali ed erbe, produceva un estratto giovevole contro tutte le malattie e anzi contro la morte stessa. Senza avere neppure tutti gli effetti che il suo produttore celebrava - era egli stesso un po' malato – era pur sempre una medicina efficace. Per non essere disturbato da nulla nelle sue elaborazioni chimiche non voleva occuparsi del suo commercio, ma lo dava in mano a un mercante, che smerciava in esclusiva il farmaco in tutto il paese e ne ricavava un considerevole guadagno. Gli altri commercianti di medicinali suoi colleghi ne divennero invidiosi e parlavano male di lui e del suo estratto. Ma uno di loro si comportò in modo completamente diverso. Questi mise sotto sorveglianza gli uomini del mercante in esclusiva quando andavano a prendere l'arcano dal chimico, lo sottrasse loro e lo rapinò anche dal magazzino; e gli riuscì, perché era un tipo dalle mani salde. Andò da solo dappertutto, nelle fiere e nei villaggi, ed ebbe un incasso enorme perché lo dava a poco prezzo e faceva promesse alla gente. Su questo il mercante in esclusiva sollevò clamore in tutto il paese; e si udirono anche parole come ladro e rapinatore e altri simili epiteti che si è soliti pronunciare in occasioni del genere - che gli erano attribuiti anche giustamente. Il mercante in esclusiva gli anche avrebbe sottratto volentieri a sua volta qualcosa, ma quello non aveva nulla che valesse la pena prendere. Già da molto lo perseguiva per catturarlo; ma l'altro era più astuto di lui e sfuggiva a tutte le sue trappole. Infine, siccome una costante fortuna rende incauti, cadde, appunto per disattenzione, nelle mani del suo nemico e fu da lui condotto davanti al califfo. Qui il mercante di medicine presentò la sua accusa, che suonava abbastanza simile a quella dei nostri librai contro i ristampatori. Quello, senza farsi spaventare – aveva accresciuto la sua audacia nella sua attività di ciarlatano e padroneggiava una certa eloquenza – si difese nel seguente modo.


Gloriosissimo successore del profeta, io amo procedere secondo principi. L'utilità, notoriamente, è l'unica misura giusta della bontà delle nostre azioni. Un'azione è tanto migliore quanto più ampi e più significativi vantaggi essa causa. E' vero che ci sono alcune teste più fini che si immaginano qualcosa che, credo, chiamano diritto: un'idea cervellotica che non si può realizzare nella vita; infatti si può sottrarsi alla morte per fame, osservando il diritto? Si eviti, dunque, che simili idee bizzarre profanino i tempi illuminati del glorioso governo di vostra maestà! - Se, pertanto, dimostro che il mio modo di procedere causa l'utilità più ampia, dimostro senza dubbio che essa è lodevole; e questo è facile da provare. E' forse necessario mostrare che la mia azione ha le conseguenze più vantaggiose per il pubblico? Io vendo l'arcano molto più a buon mercato dell'accusatore; l'uomo più modesto è dunque messo in condizione di acquistarlo, cosa che non poteva fare con l'alto prezzo del commerciante in esclusiva. Lo impongo alla massa ignorante con la mia attività e con tutte le arti dell'eloquenza, e ardo tanto di zelo per il bene degli altri che quasi li costringo a sanarsi con questa medicina salutare. Quale guadagno per l'umanità sofferente! Potrei dipingere a vostra maestà con la giusta vivacità il gemito dei sofferenti, l'affanno dei moribondi che sono stati salvati con la medicina comprata da me! A quanti bambini ho restituito padri che erano già nelle mani della morte! E a loro ho ridato la possibilità di venir educati a essere buoni cittadini e in futuro a loro volta educare a essere buoni cittadini i figli e tramite loro l'intera discendenza! Si contino i lavori che tutti quelli cui questo farmaco taumaturgico ha allungato la vita possono ancora svolgere, in questi anni, per la cultura del paese; la maggior cultura che diviene a sua volta possibile, e così via all'infinito; si conti il numero di figli che potranno essere generati in più in questi anni e i figli di questi figli; e si calcoli il risultato dell'aumento di popolazione e di cultura che ne segue: tutto questo non sarebbe stato assolutamente possibile se non avessi rubato all'accusatore le sue gocce benefiche.


Tuttavia, alcune lingue calunniatrici - è vero - hanno detto che l'arcano era notoriamente venduto da me un po' corrotto; e se anch'io - io amo la verità - fossi costretto a dover concedere che c'è qualcosa di vero in questo, non sarebbe veramente colpa mia. Io preferirei, se potessi, renderlo ancora più efficace, in modo che lo si comprasse solo da me e il mio accusatore perdesse tutti i suoi clienti; e questo solo per amore del bene generale. Ma come mi sarebbe possibile conservarlo con la diligenza appropriata, dato che devo stare sempre in fuga dal mio avversario e subire il suo vituperio contro il mio affaccendarmi, che mi costringe ad accettare gli assistenti più estemporanei? Se si concederà al mio commercio a piena onorabilità e sicurezza, come spero, per la sua grande utilità, sarò immediatamente in condizione di impiegare più cura nella sua conservazione.


Vengo accusato di danneggiare il produttore dell'arcano e quindi indirettamente il pubblico, perché, se persisto a sottrargli le sue gocce, devo necessariamente impoverire l'accusatore e renderlo incapace di continuare a pagare il chimico, che perciò dovrà necessariamente interrompere il suo lavoro. - Ma non si conosce l'uomo! Non lo interromperà, perché è il suo passatempo e perché lavora solo per l'onore. Di contro, quanto più io sottraggo al suo intermediario, tanto meno questi gli potrà pagare per la medicina, e tanto più dovrà lavorare, per vivere modestamente; tanto più, di conseguenza, questa medicina salutare verrà riprodotta. E la sua gloria non si diffonderà nei villaggi più lontani? Non lo strombazzo ad alta voce in tutte le fiere dalla mia baracca? Il suo nome a lettere grandi e dorate non sta su tutte le mie scatole e i miei vasi? Non gli basta l'onore? Ha bisogno in aggiunta anche di pane? Egli preferisce vivere di onore!


Infine io causerei danno a chi mi accusa. - Ma devo ammettere che qui il mio sangue freddo mi abbandona. Devo dirle, signore, che si dovrebbe vergognare per l'iniquità di questa accusa. Non ha già guadagnato abbastanza col suo commercio in esclusiva? Ah! Dovrei dunque dividere con lei la perdita che lei pretende di avere? Perché non mi vuole permettere di rubarle quello che io posso portar via? Perché non mi vuole permettere una piccola spigolatura? Non c'è ancora abbastanza gente ora, da quando l'ho abbondantemente in mano, che preferisce comprare la sua merce costosa piuttosto che la mia a buon mercato, o per amore del presunto maggior beneficio della sua medicina, che pure può essere di poco conto, o per un bizzarro pregiudizio sul possesso legittimo e una presunta partecipazione alla ruberia altrui – come se anch'io, se proprio si vuol parlare di legittimità, non avessi ottenuto la proprietà legittima della sua merce essendomi dato la pena di rubarla?


Io, anzi, ho il più gran merito perfino nei suoi confronti, se ci vuole riflettere a freddo. Lei non conosce il suo chimico. Già da tempo pensava, pieno di invidia per i guadagni che lei fa col suo arcano, di appropriarsi egli stesso del suo commercio. E' vero che ha molto più bisogno del suo tempo per la sua produzione, che non capisce nulla di commercio di medicinali, che alcuni tentativi in piccolo gli sono già andati malissimo: ma nondimeno – creda alla mia parola – l'avrebbe derubata del commercio. Ma, astuto com'è, notò il mio assalto al suo deposito della merce e preferì lasciar derubare lei piuttosto che se stesso. Se dunque in generale è ancora in un qualche possesso del suo commercio, deve ringraziare me.


Questi, o glorioso successore del profeta, sono i servizi più considerevoli che presto al popolo dei credenti, all'utile produttore dell'estratto, all'accusatore stesso. E che cos'ho in cambio? Se si vuole mettere in conto il prezzo basso a cui vendo l'arcano, contro i costi che affronto per la sua conservazione e i viaggi che faccio, si troverà che la fatica di rubarlo mi viene pagata molto poco e che devo subire quasi del tutto gratuitamente, o solo con un piccolo guadagno da mettere in conto, la diffamazione da parte del mio avversario, i “ladro” e “bandito” che scaglia contro di me. Ora, con questa denigrazione il mio buon nome, cui gli esseri umani devono attribuire un così grande valore, viene miseramente fatto a pezzi, così che la gente onesta già comincia a farsi scrupoli se vuole fare acquisti da me. Io sono dunque un martire per il bene del mondo, e se una azione appare più bella perché in essa si sacrifica giustamente molto, la mia è una delle più meritorie. Questo merito mi piacerebbe lasciarmelo portar via, se il disonore che così cadrebbe sul mio traffico non ne ostacolasse il progresso e compromettesse il bene generale. Supplico dunque vostra maestà di ordinare che ognuno consideri il mio traffico come onesto, con pubblica sanzione; e che l'accusatore sia tenuto non solo a presentarmi le sue scuse e a rendermi grazie in pubblico per il servizio prestato, ma anche, per il futuro, a lasciarsi derubare da me quanto desidero.


Così parlò il ciarlatano. Che giudizio avrebbe dato, in questo caso, il signor R., e tutti coloro che amano la giustizia? - Il califfo giudicò proprio come avrebbero fatto loro: ordinò di impiccare quest'uomo utile.


Königsberg, ottobre 179110

Note

  1. L'espressione tedesca Nachdruck è tradotta con “ristampa” e non come “edizione pirata” perché nella Germania del XVIII secolo la questione della legittimità della riproduzione a stampa di un libro senza autorizzazione era molto controversa. Rendere, tendenziosamente, il termine con "edizione pirata" sarebbe come dare per risolta una questione che non lo era affatto. Si veda sul tema la mia recensione a R. Pozzo (a cura di), I. Kant, J.G. Fichte, J.A.H. Reimarus, L'autore e i suoi diritti. Scritti polemici sulla proprietà intellettuale, Milano, Biblioteca di via Senato, 2005, in Recensioni filosofiche, 5, 2006. [N.d.T.]
  2. Si tratta di Johann Albert Heinrich Reimarus, “Der Bücherverlag in Betrachtung der Schriftsteller, der Buchhändler und des Publikums abermals erwogen.”, Deutsches Magazin, 1.Bd., 1791 pp. 383-414. Reimarus sosteneva che, se si dove intendere la proprietà letteraria come una attribuzione inalienabile, si deve anche riconoscere che questa attribuzione è del tutto indipendente dalla ristampa: ”ma la vera proprietà intellettuale, la celebrità, il fatto che i pensieri siano suoi e solo suoi, rimane [...] al solo autore anche dopo la morte” (p. 385) Di contro, il testo nella sua materialità, una volta reso pubblico, diventa proprietà di chi lo compra e può essere liberamente ristampato. Dal punto di vista della giustizia, dunque, la ristampa è perfettamente legittima. Ci si può soltanto chiedere se sia utile, per la società, limitare con provvedimenti di diritto positivo il diritto di riprodurre i testi. E si può pensare, per equità, a un monopolio provvisorio, per garantire una remunerazione all'autore. In generale, però, la giustizia è la strada preferibile perché garantisce alla società l'utile della certezza del diritto: un monopolio perpetuo non solo terrebbe i prezzi arficiosamente alti, ma, di per sé, non garantirebbe affatto maggiori guadagni agli autori né, tanto meno, li incentiverebbe a scrivere libri migliori.
  3. In altri termini: se la proprietà letteraria non viene trattata come un diritto naturale, che lo stato deve semplicemente riconoscere affidandone la tutela al giudice ordinario, allora può essere oggetto di discrezionalità politico-amministrativa. Si veda l'osservazione di G.F. Esposito nel corso della revisione paritaria aperta. [N.d.T.]
  4. Sulla traduzione di questo paragrafo si veda la discussione con G.F. Esposito nel corso della revisione paritaria aperta.
  5. E' un chiaro riferimento alla dottrina della proprietà come ius utendi et abutendi..[N.d.T.]
  6. Si trattava di florilegi di letteratura francese recente divulgati a fini educativi e culturali.[N.d.T.]
  7. I corsari si distinguevano dai pirati, pur svolgendo la medesima attività, perché erano muniti di un privilegio, la lettera di corsa, che conferiva loro una speciale autorizzazione da parte di uno stato la quale trasformava la rapina in una legittima guerra di corsa. Analogamente il privilegio librario era una concessione del potere politico – tipicamente conferita all’editore – che insisteva sull’azione della stampa, e non un diritto naturale di proprietà. Come tale, i confini della sua validità erano strettamente territoriali. In un paese linguisticamente unito ma politicamente frammentato come la Germania del Settecento ciò produceva un’industria della ristampa fiorente e formalmente legale. [N.d.T.]
  8. Fichte allude alla crisi austro-olandese (1781-1785), che ebbe il suo culmine nella cosiddetta guerra della marmitta.[N.d.T.]
  9. Dopo aver completamente concluso questo saggio, leggo la trattazione del professor Kant, Berl. Monatsschrift, Mai 1785: Sull'illegittimità della ristampa dei libri, che per caso non avevo mai letto prima. E' bello trovarsi sulla stessa via con lui senza aver saputo nulla dei suo percorso. Anche lui non vuole fondare questa dimostrazione su un contratto tacito fra il redattore e il pubblico, ma dice immediatamente all'inizio della sua trattazione che, se presupponiamo che l'editore sia il proprietario del libro e dunque possa trasmettere il suo diritto di proprietà al venditore, una tale dimostrazione è assolutamente impossibile. Il risultato di questa trattazione, che cioè l'editore non è da considerarsi come proprietario bensì come mandatario del redattore e dunque non può trasferire al venditore nessun diritto che non abbia lui stesso, si accorda perfettamente con il nostro, proprio come l'applicazione alle opere d'arte. Il professor Kant ne fonda la dimostrazione sulla distinzione secondo cui un libro non è un opus, ma un'opera (un mero uso delle forze dello scrittore). - Ora, è così perché lo scrittore gli dà necessariamente la sua forma propria, come sarebbe possibile - certo, determinata in questo modo e non altrimenti - esclusivamente tramite suo. Opera cioè è tutto ciò che può essere pienamente determinato solo per mezzo della nostra propria forma spirituale. Il dipinto più eccellente è perciò opus, perché il suo essenziale (la sua bellezza) dipende da una forma corporea ed è dunque ben lecito riprodurlo, se si sa farlo. (Lo spirituale che lo fonda, per esempio l'idea dell'intero, il carattere, l'espressione e simili dipende certo dalla forma spirituale: ma di ciò propriamente non c'è questione nel dipinto).
  10. La circostanza per la quale questo saggio è uscito così in ritardo può essere del tutto indifferente al lettore. Ma è apparsa necessaria l'indicazione della data affinché non si rimproverasse il signor scrittore di non aver considerato i più recenti testi su questo oggetto, per esempio quelli del signor Müller in Itzehoe, del signor von Knigge e di altri.