Proposta di Decisione del Consiglio sul Trattato di Marrakech
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Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa /* COM/2014/0638 final - 2014/0297 (NLE) */
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
Per partecipare effettivamente e appieno alla vita sociale, le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa devono poter avere accesso a libri e materiale stampato a condizioni pari agli altri. Secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità, 285 milioni di persone nel mondo sono colpite da disabilità visive: 39 milioni sono non vedenti e 246 milioni sono ipovedenti[1]. Secondo l'Unione mondiale dei non vedenti, in Europa soltanto il 5% dei libri pubblicati è disponibile in formati accessibili per le persone con disabilità visive, mentre nei paesi in via di sviluppo, dove vive circa il 90% delle persone colpite da disabilità visive, la quota scende all'1%[2].
Copie dei libri in formato accessibile sono adesso solitamente prodotte e distribuite a livello nazionale da organizzazioni specializzate, ad esempio biblioteche per non vedenti, nel quadro di licenze oppure di limitazioni o eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore. Tuttavia, la mancanza di un quadro giuridico internazionale che consenta lo scambio transfrontaliero di formati accessibili realizzati in virtù di limitazioni o eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore implica una duplicazione degli sforzi di realizzazione, anche tra i paesi che condividono la stessa lingua. Ciò costituisce un problema a causa dei costi di produzione delle copie in formato accessibile e delle limitate risorse di cui dispongono le organizzazioni che rendono servizi di assistenza ai non vedenti.
Da gennaio 2011 l'Unione europea è vincolata dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La convenzione sancisce il diritto di accesso all' informazione (articolo 21) e il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale (articolo 30). La convenzione è diventata parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'UE. Venticinque Stati membri sono parti della convenzione e tre ne stanno ultimando la ratifica.
Nel 2009 sono iniziati i negoziati a livello dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) su un possibile trattato internazionale che introducesse limitazioni ed eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura dei testi a stampa, con l'obiettivo di favorire lo scambio transfrontaliero di libri in formati accessibili.
Il 26 novembre 2012 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione a partecipare a tali negoziati, a nome dell'Unione europea[3]. I negoziati dell'OMPI si sono conclusi con esito positivo nel quadro della conferenza diplomatica svoltasi a Marrakech dal 17 al 28 giugno 2013. Il 27 giugno 2013, a conclusione dei negoziati, è stato adottato il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (in appresso "il trattato di Marrakech").
Il trattato di Marrakech stabilisce una serie di norme internazionali che garantiscono la presenza di limitazioni o eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore a livello nazionale a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e che permettono lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile di opere pubblicate che sono state realizzate in virtù di limitazioni ed eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore nella giurisdizione di una delle parti contraenti.
Il 14 aprile 2014 il Consiglio ha autorizzato la firma del trattato di Marrakech a nome dell'Unione europea[4].
Con la presente proposta di decisione del Consiglio la Commissione chiede al Consiglio l'autorizzazione, previa approvazione del Parlamento europeo, di concludere il trattato di Marrakech a nome dell'Unione europea.
2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
2.1 Disposizioni del trattato di Marrakech
I "beneficiari" del trattato di Marrakech sono persone non vedenti, persone che soffrono di una disabilità visiva, percettiva o di lettura oppure persone che soffrono di una disabilità fisica che impedisce loro di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere.
Il trattato di Marrakech obbliga ogni parte contraente a prevedere, nella legislazione nazionale in materia di diritto d'autore, limitazioni o eccezioni al diritto di riproduzione, al diritto di distribuzione e al diritto di messa a disposizione del pubblico, al fine di facilitare la disponibilità di opere in formati accessibili per detti beneficiari[5]. Le parti contraenti possono decidere di imporre le limitazioni o le eccezioni soltanto nei casi in cui le copie in formato accessibile non siano disponibili in commercio a condizioni ragionevoli per i beneficiari nella loro giurisdizione.
Il trattato di Marrakech definisce le "opere" come opere letterarie ed artistiche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (in appresso "la convenzione di Berna"), in forma di testo, notazione e/o relative illustrazioni, pubblicate o rese altrimenti disponibili al pubblico con qualsiasi mezzo di comunicazione. In virtù di una dichiarazione concordata, sono compresi anche gli audiolibri.
Una "copia in formato accessibile" è una copia di un'opera realizzata in una forma alternativa rispetto al formato in cui essa è stata pubblicata e che consente ai beneficiari di accedere all'opera stessa in maniera agevole, al pari delle persone che non hanno disabilità visive. La copia in formato accessibile deve essere utilizzata esclusivamente dai beneficiari e deve rispettare l'integrità dell'opera originale.
Le copie in formato accessibile realizzate in virtù di una limitazione o di un'eccezione alle norme in materia di diritto d'autore possono essere esportate da "entità autorizzate", definite come enti pubblici o altre organizzazioni che, senza scopo di lucro, offrono ai non vedenti o alle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Tali entità devono garantire di distribuire i formati accessibili soltanto ai beneficiari, di scoraggiare la riproduzione, la distribuzione e la messa a disposizione di copie non autorizzate, di trattare le copie delle opere con la dovuta diligenza e di registrare tutte le operazioni effettuate.
Le parti contraenti possono autorizzare l'esportazione di copie in formato accessibile soltanto a condizione di garantire che le limitazioni o eccezioni imposte ai diritti di riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del pubblico soddisfino le condizioni previste dal test a tre fasi. Ciò avviene se esse hanno sottoscritto il trattato OMPI sul diritto d'autore oppure se esse garantiscono in un altro modo che le limitazioni o le eccezioni in questione siano limitate a taluni casi speciali che non siano in conflitto con un normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.
Il trattato di Marrakech precisa che una parte contraente, nella misura in cui consente ad un beneficiario o ad un'entità autorizzata di realizzare copie di un'opera in formato accessibile, deve anche consentire l'importazione di tali copie.
Le parti contraenti sono tenute ad adottare misure adeguate, se necessario, per garantire che quando esse offrono tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci, detta tutela giuridica non impedisca ai beneficiari di godere delle limitazioni e delle eccezioni previste dal trattato di Marrakech.
Tale trattato in oggetto impone anche alle parti contraenti di proteggere la vita privata dei beneficiari e di cooperare per agevolare lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile. L'OMPI istituirà uno sportello di accesso alle informazioni per aiutare le entità autorizzate ad identificarsi a vicenda in vista di una collaborazione. Inoltre, tale trattato incoraggia le entità autorizzate a fornire informazioni sulle proprie politiche e pratiche sia alle parti interessate che al pubblico.
Il trattato di Marrakech conferma che le parti contraenti sono libere di determinare le appropriate modalità di attuazione dello stesso trattato nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure. Esse sono tuttavia tenute a rispettare gli obblighi internazionali vigenti ai sensi della convenzione di Berna, dell'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS) e del trattato OMPI sul diritto d'autore. Il trattato di Marrakech riconosce la possibilità delle parti contraenti di mantenere o applicare altre limitazioni ed eccezioni, al di fuori del suo campo di applicazione, a favore di beneficiari e di persone con altre disabilità.
Gli articoli da 13 a 22 prevedono disposizioni amministrative e procedurali molto simili a quelle di altri trattati OMPI nell'ambito dei diritti di autore (ad es. il trattato OMPI sul diritto d'autore).
Il trattato di Marrakech entrerà in vigore quando sarà stato ratificato da venti parti contraenti.
L'Unione europea può diventare parte del trattato di Marrakech in quanto durante la conferenza diplomatica di Marrakech ha dichiarato di essere competente per le materie disciplinate dal trattato, di aver adottato una normativa in materia vincolante per tutti i suoi Stati membri e di essere stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a diventarne parte. Il 28 giugno 2013 l'Unione europea ha firmato l'atto finale della conferenza diplomatica e il 30 aprile 2014, a Ginevra, ha firmato il trattato di Marrakech.
2.2 Base giuridica
In considerazione dell'oggetto del trattato e sulla falsariga della decisione 2014/221/UE del Consiglio che ha autorizzato la firma del trattato di Marrakech, è opportuno che la decisione del Consiglio relativa alla conclusione dello stesso sia basata sugli articoli 114 e 207 e sull'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Le disposizioni fondamentali del trattato di Marrakech (articoli 5, 6 e 9) mirano a garantire lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile tra le parti contraenti, quindi anche tra l'UE e paesi terzi. Tale scambio rientra nelle disposizioni del TFUE in materia di politica commerciale comune.
I diritti degli autori interessati dalle eccezioni e limitazioni previste dal trattato di Marrakech (diritto di riproduzione, diritto di distribuzione e diritto di comunicazione al pubblico, inclusa la messa a disposizione) sono stati armonizzati a livello di Unione europea dagli articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione[6]. L'articolo 5, paragrafi 2 e 3, di detta direttiva riporta un elenco esaustivo di eccezioni o limitazioni a tali diritti. Dal considerando 32 si evince chiaramente che gli Stati membri non possono introdurre eccezioni diverse o supplementari a tali diritti nel rispettivo diritto interno. È opportuno che le eccezioni e le limitazioni siano applicate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5 (test a tre fasi), come sottolineato anche nel considerando 44.
L'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2001/29/CE prevede la facoltà per gli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni al diritto d'autore, quando si tratti di un utilizzo a favore di persone con disabilità, sempreché l'utilizzo sia collegato alla disabilità, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dalla particolare disabilità. A differenza del trattato di Marrakech, questo articolo non si limita ad una particolare disabilita e gli Stati membri sono liberi di scegliere se imporre o meno questa limitazione o eccezione. Secondo la giurisprudenza consolidata qualsiasi margine discrezionale di cui gli Stati membri godono quando si avvalgono di una delle eccezioni o limitazioni di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/29/CE deve essere esercitato entro i limiti imposti dal diritto UE[7].
Infine, l'articolo 6 della direttiva 2001/29/CE prevede un'ampia protezione giuridica per le misure tecnologiche impiegate dai titolari dei diritti, mentre l'articolo 6, paragrafo 4, stabilisce che, in mancanza di accordi volontari, gli Stati membri devono accertarsi che i beneficiari di alcune eccezioni o limitazioni fruiscano di tali eccezioni quando sono in vigore misure di protezione tecnologica. Gli articoli 3, 4, 7, 10 e 11 del trattato di Marrakech riguardano tali disposizioni del diritto UE.
Di conseguenza, si ritiene:
a) che lo scambio transfrontaliero con i paesi terzi di copie in formato accessibile sia un elemento predominante del trattato di Marrakech e che pertanto i relativi articoli rientrino nel campo di applicazione della politica commerciale comune (articolo 207 del TFUE);
b) che gli articoli del trattato di Marrakech che riguardano limitazioni o eccezioni obbligatorie rientrino nel campo di applicazione del diritto dell'UE, che influiscano o modifichino il campo di applicazione delle norme comuni, vale a dire quelle stabilite nella direttiva 2001/29/CE, e che, in ogni caso, rientrino in un settore già in gran parte disciplinato da norme unionali (articolo 114 del TFUE)[8].
La Commissione presenta pertanto una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del trattato di Marrakech. A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del TFUE, la decisione è adottata previa approvazione del Parlamento europeo.
2014/0297 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo[9],
considerando quanto segue:
(1) Dal 22 gennaio 2011, a norma della decisione 2010/48/CE del Consiglio[10], l'Unione europea è vincolata dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, le cui disposizioni sono diventate parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione.
(2) Il 26 novembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione europea, un accordo internazionale nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale relativo ad un migliore accesso ai libri per le persone con difficoltà nella lettura di testi a stampa.
(3) I negoziati si sono conclusi con esito positivo nella conferenza diplomatica svoltasi a Marrakech dal 17 al 28 giugno 2013 e il 27 giugno 2013 è stato adottato il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (in appresso "il trattato di Marrakech").
(4) In conformità della decisione 2014/221/UE del Consiglio[11], il trattato di Marrakech è stato firmato a nome dell'Unione europea, per le materie di sua competenza, il 30 aprile 2014, con riserva di conclusione in data successiva.
(5) Il trattato di Marrakech stabilisce una serie di norme internazionali che garantiscono la presenza di limitazioni o eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore a livello nazionale a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Le pertinenti disposizioni in materia di diritto d'autore sono state armonizzate dal diritto dell'Unione in ragione del loro impatto sul funzionamento del mercato interno. Il trattato consentirà inoltre lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile di opere pubblicate che sono state realizzate in virtù di limitazioni o eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore, e pertanto rientra nell'ambito di applicazione della politica commerciale. Il trattato agevolerà, all'interno e all'esterno dell'Unione europea, l'accesso dei suoi beneficiari alle opere pubblicate.
(6) È opportuno approvare il trattato di Marrakech a nome dell'Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa è approvato a nome dell'Unione europea.
Il testo del trattato di Marrakech è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di ratifica di cui all'articolo 19 del trattato di Marrakech a nome dell'Unione europea, al fine di esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dal trattato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
[1] Scheda n. 282, giugno 2012; http://www.who.int.
[2] http://www.worldblindunion.org.
[3] Decisione del Consiglio sulla partecipazione dell'Unione europea ai negoziati su un accordo internazionale, nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, relativo ad un migliore accesso ai libri per le persone con difficoltà nella lettura di testi a stampa; 16259/12 EU RESTRICTED.
[4] Decisione 2014/221/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 1.)
[5] Le parti contraenti possono inoltre prevedere una limitazione o un'eccezione al diritto di esecuzione pubblica e, secondo la dichiarazione concordata acclusa, al diritto di traduzione nella misura consentita dalla convenzione di Berna.
[6] GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.
[7] Cfr. ad esempio la causa C-145/10 Eva-Maria Painer/Standard VerlagsGmbH e altri, punto 104.
[8] Cfr. la causa C-114/12, Commissione / Consiglio, sentenza del 4 settembre 2014.
[9] GU C […] del […], pag. […].
[10] Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.)
[11] Decisione 2014/221/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 1.)