Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

1998 Diritto Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva - Relazione illustrativa Intestazione 17 dicembre 2011 25% Da definire

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva

Relazione illustrativa

30 ottobre 1998

1 - PREMESSA

2 - STRUTTURA DEL PIANO

2.1 - Criteri di elaborazione

2.2 - Riserve e utilizzazioni particolari di canali

2.3 - Risultati del Piano

2.4 - Pianificazione di secondo livello 2.5 - Piano dei siti

2.6 - Adeguamento della situazione attuale al Piano

2.7 - Condizioni per l'attuazione

3 - IL PIANO NELLA PROSPETTIVA DI SVILUPPO DEL SISTEMA TELEVISIVO ITALIANO

3.1 - Lo sfondo storico

3.2 - Il coordinamento con lo sviluppo della Televisione Digitale Terrestre

3.3 - Tempi di attuazione

4 - VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

4.1 - Proposte per interventi legislativi

4.2 - Impegni da definire in via regolamentare

ALLEGATI

TABELLA 1 - Copertura del territorio delle regioni

TABELLA 2 - Postazioni di Piano con erp non inferiore a 200w

TABELLA 3 - Nuove postazioni recepite dal Piano proposte dalle Regioni in sostituzione di postazioni esistenti

TABELLA 4 - Postazioni di Piano con erp inferiore a 200w per le Regioni Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia, e le Province autonome di Trento e di Bolzano

1 - PREMESSA

Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva (di seguito denominato Piano) è stato elaborato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni avvalendosi, come prevede la legge 249/97, anche degli organi del Ministero delle Comunicazioni.

La presente relazione indica in modo sintetico i criteri di elaborazione ed i risultati ottenuti, nonché la descrizione di possibili ipotesi di attuazione del Piano, tenendo presenti anche le osservazioni della RAI e delle associazioni rappresentative dell'emittenza privata sentite in audizione e l'esigenza improcrastinabile di avviare anche in Italia lo sviluppo della televisione numerica terrestre.

2 - STRUTTURA DEL PIANO

2.1 - Criteri di elaborazione

Per l'elaborazione del Piano in questione ci si è attenuti strettamente ai vincoli ed ai criteri stabiliti dalla legge qui di seguito elencati:

a) le gamme di frequenze pianificate sono quelle stabilite dal piano nazionale di ripartizione di frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva:

- gamma VHF: bande prima e terza,

- gamma UHF: bande quarta e quinta.

Per quanto riguarda la gamma VHF, è stata ricanalizzata secondo lo standard europeo, portando il numero dei canali disponibili da 9 a 10;

b) il territorio nazionale è stato suddiviso in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

c) ciascun impianto inserito nel Piano copre una singola area di servizio nell'ambito di una determinata Regione (o Provincia autonoma), a meno degli inevitabili debordamenti; d) tutte le reti hanno, quindi, una configurazione a struttura regionale.

La prevista copertura per le reti pianificate deve raggiungere almeno l'80% del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di Provincia;

e) tutti gli impianti che coprono la stessa area sono localizzati nello stesso sito (o postazione).

Per "sito comune" è da intendere un'area le cui dimensioni e le cui quote altitudinali siano tali da assicurare: - la compatibilità interferenziale,

- la ricezione dei segnali emessi dagli stessi impianti con una sola antenna di utente per ogni gamma di frequenze (gamma VHF, banda terza; gamma UHF, banda quarta e quinta);

f) i siti inseriti nel Piano sono stati scelti sulla base delle intese con le Regioni a statuto speciale della Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché dei pareri di tutte le altre Regioni, secondo le procedure indicate nelle leggi 249/97 e 122/98. Detti siti soddisfano le esigenze sia della radiodiffusione analogica che di quella digitale;

g) i parametri radioelettrici sono stati determinati secondo standard internazionalmente stabiliti.

La potenza massima irradiata dagli impianti inseriti nel Piano è stata fissata ad un valore uguale o maggiore di 200 W. Tutti gli impianti pianificati su un determinato sito irradiano, per ogni gamma di frequenze, la stessa potenza equivalente nelle singole direzioni di irradiazione;

h) la qualità di ricezione è corrispondente al grado 4 della scala di qualità soggettiva UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni - Radiocomunicazioni);

i) non si prevede l'uso di collegamenti a rimbalzo e, quindi, non è stata prevista alcuna protezione per essi contro le interferenze.

2.2 - Riserve e utilizzazioni particolari di canali Nell'ambito delle gamme riservate al servizio di radiodiffusione televisiva dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, sono disponibili:

a) 2 canali nella banda prima VHF,

b) 8 canali nella banda terza VHF (canalizzazione europea),

c) 49 canali nella gamma UHF.

Il totale, quindi, è di 59 canali.

Di tali canali:

a) il canale 12 della banda terza VHF (H2 della canalizzazione italiana) è stato riservato al servizio di radiodiffusione radiofonica digitale;

b) quattro canali, di cui tre della banda quinta UHF (66, 67 e 68) e uno della banda terza VHF (9), sono stati riservati alla radiodiffusione televisiva digitale. I quattro canali riservati sono il minimo necessario per realizzare una rete MFN (Multiple Frequency Network), adatta anche ai programmi locali, e una rete SFN (Single Frequency Network);

c) i due canali della banda prima VHF (A e B) non consentono, da soli, di pianificare una rete a copertura nazionale e, quindi, non sono stati inseriti tra quelli pianificati. D'altra parte, i suddetti canali A e B, per le specifiche caratteristiche di propagazione e per la necessità per l'utente di dotarsi di un'antenna diversa da quelle di tutte le altre bande di frequenze utilizzate (banda terza VHF e banda quarta e quinta UHF), sono di difficile impiego e creerebbero, se trasferiti in aree diverse da quelle dove sono ora utilizzati, condizioni sfavorevoli di mercato e di qualità del servizio.

Conseguentemente, sino all'introduzione completa della radiodiffusione digitale, si ritiene necessario riservare tali canali, per quanto possibile, agli operatori che attualmente li utilizzano, in particolare al servizio pubblico, almeno per quanto riguarda le aree di servizio di dimensioni notevoli.

In alcuni casi (molto limitati) sarà anzi necessario prevedere una doppia copertura del territorio interessato. In tutti gli altri casi, dove ciò non è richiesto, si renderanno liberi i canali già pianificati che andranno ad aumentare le risorse riservate alla emittenza locale.

La definizione puntuale di tale problematica verrà effettuata con la pianificazione di secondo livello (v. par. 2.4);

d) il canale 69 della banda quinta UHF è stato già assegnato, a partire dal 1/1/2001, al Ministero della Difesa che lo utilizzerà in esclusiva dalla data indicata;

e) il canale 38 della banda UHF è, attualmente, sulla base del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, in condivisione con la ricerca della radioastronomia.Tale canale è stato, comunque, inserito nel processo di pianificazione.

Tenendo conto delle riserve indicate, i canali disponibili e pianificati per la radiodiffusione televisiva analogica sono 51, di cui 6 nella banda terza VHF e 45 nelle bande quarta e quinta UHF.

2.3 - Risultati del Piano

L'elaborazione del Piano ha dato i seguenti risultati: a) copertura di oltre l'80% del territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di Provincia. La popolazione servita è pari ad oltre il 92%. Le coperture del territorio delle singole Regioni sono indicate nella tabella 1; b) le reti, siano esse destinate alla radiodiffusione di programmi locali o alla radiodiffusione di programmi nazionali, hanno tutte la stessa struttura, con la stessa localizzazione e potenza degli impianti, uguale polarizzazione e uguali aree di servizio per gli impianti di ciascun sito. Inoltre, viene mantenuta, per quanto possibile, la polarizzazione attualmente esistente nelle varie aree di servizio, con poche eccezioni per alcuni impianti di limitata potenza;

c) utilizzo di soli 3 canali per ciascuna rete a copertura nazionale (v. anche par. 2.6).

Dato che il numero dei canali utilizzati nell'elaborazione è stato di 51 (45 della gamma UHF e 6 della gamma VHF), il numero delle reti a copertura nazionale è risultato, quindi, pari a 17, di cui 6 per soddisfare le esigenze della emittenza locale (riserva pari al 35,3% del totale) e 11 per l'emittenza nazionale.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle reti riservate alle emittenti locali, si possono ipotizzare varie alternative, fra cui, ad esempio, quella di costituire 2 reti regionali in ogni Regione e 2 reti provinciali per ogni Provincia autonoma, per un totale di 38 programmi regionali e 4 provinciali per Trento e Bolzano. Con i rimanenti 4 canali per sito si potrebbero realizzare circa 400 emittenti a carattere provinciale.

E' naturalmente possibile realizzare anche emittenti a livello sub-provinciale e/o cittadine.

Con la pianificazione di secondo livello, di cui si dirà di seguito, il numero delle emittenti locali potrà sensibilmente aumentare (v. par. 2.4).

Sono ovviamente possibili altre ipotesi che potranno essere definite solo dopo l'esame delle richieste di concessione che verranno presentate e dei punteggi assegnati a ciascuna di esse.

2.4 - Pianificazione di secondo livello Sarà necessario effettuare un ulteriore processo di pianificazione (che si può convenzionalmente definire di secondo livello) per reperire ulteriori risorse da utilizzare per:

a) realizzare, nel territorio non coperto dal Piano (80%), ulteriori emittenti locali con aree di servizio cittadine o sub provinciali, per le quali esistano richieste di concessione; b) realizzare ulteriori emittenti locali in alcune aree già comprese nell'80% del territorio coperto dagli impianti inseriti nel presente Piano.

Si ha ragione di ritenere che tale possibilità possa verificarsi per circa il 50% della popolazione. Ovviamente, l'incremento del numero degli impianti deve essere coordinato con le norme sanitarie per la protezione dai campi elettromagnetici. L'aumento delle risorse che ne deriva per le emittenti locali è reso possibile anche dal fatto di avere allocato nei siti gruppi di canali generici invece dei canali di funzionamento dei singoli impianti (v. anche par. 2.6);

c) la estensione, se richiesta, oltre l'80% del territorio delle reti nazionali.

Il processo di pianificazione in questione dovrebbe effettuarsi tra l'esame e la classifica delle richieste di concessione e il rilascio delle stesse. Ciò potrà conferire al Piano una ulteriore e più consistente flessibilità che consentirà di dare risposta positiva a molte delle richieste di concessione per le emittenti locali. Si segnala inoltre che è stata già verificata la possibilità di: a) estendere le reti del servizio pubblico sino ai limiti oggi raggiunti. Naturalmente si può sin da ora prevedere che tale estensione sarà possibile anche per altre reti; b) realizzare le reti per le minoranze linguistiche già oggi esistenti nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nelle Regioni a statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta. A tal fine sono stati concordati con le suddette Province e Regioni i siti necessari a soddisfare tutte le esigenze. Tali siti sono indicati nella tabella n. 4.

2.5 - Piano dei siti Prima di procedere alla elaborazione del Piano sono stati individuati i siti dove installare gli impianti delle reti. Oltre alla localizzazione comune degli impianti, il criterio seguito è stato quello di scegliere siti di non elevata quota (per contenere il problema delle interferenze) e che non avessero, a parte il debordamento, aree di servizio estese a più Regioni onde consentire l'adozione di una struttura regionale per tutte le reti. La potenza degli impianti è stata contenuta al minimo indispensabile per avere campi adeguati sino al limite delle aree di servizio e raggiungere la copertura dell'80% del territorio. Il livello di potenza pianificato è infatti inferiore, mediamente, di quasi 30 volte rispetto a quella oggi impiegata. Oltre al risparmio energetico, ciò è diretto principalmente a soddisfare le esigenze di contenimento dell'inquinamento elettromagnetico. I siti così individuati sono stati, dal Ministero delle Comunicazioni, sottoposti alle intese delle Regioni a statuto speciale della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano ed ai pareri di tutte le altre Regioni ai sensi delle leggi 249/97 e 122/98. Il numero dei siti per coprire l'80% del territorio è risultato essere di 487 (ben inferiori a quelli esistenti), su ciascuno dei quali sono stati allocati 17 dei 51 canali pianificati. L'elenco di tali siti è riportato nella tabella 2. Di essi 16, riportati nella tabella 3, risultano completamente nuovi (per indicazione delle Regioni), mentre i rimanenti sono già oggi sede di impianti trasmittenti di operatori pubblici e/o privati. Sino alla introduzione dello standard digitale (che richiede la concentrazione in un unico sito per tutti i programmi di un'area di servizio) può essere ammesso che alcuni centri trasmittenti oggi esistenti, che soddisfano alle condizioni indicate nel paragrafo 2.1, possano continuare ad essere utilizzati per la costituzione di reti al posto di quelli inseriti nel Piano e riportati nella tabella 2. Tali centri si trovano in una posizione geografica che è compresa in una fascia di 50" e di 50 mt. di quota intorno a quella dei siti pianificati. I margini geografici indicati devono naturalmente essere controllati dal punto di vista della loro compatibilità con il Piano. Un primo esame conferma, sia pure in prima approssimazione, la validità di tale scelta.

2.6 - Adeguamento della situazione attuale al Piano Per quanto riguarda il passaggio dalla situazione attuale a quella definita dal Piano, occorre notare che il programma di adeguamento deve disporre di un certo grado di libertà. Per ottenerlo, il Piano non assegna gli effettivi canali di funzionamento agli impianti, ma si limita ad indicare il gruppo dei 17 canali generici allocato in ciascun sito, in modo da garantire il rispetto delle condizioni interferenziali e, di conseguenza, il grado di qualità previsto (grado 4 scala UIT-R).

A questo proposito è da notare che, poiché la copertura del territorio avviene tramite l'aggregazione di cellule territoriali servite da 3 siti (con 17 canali generici assegnati a ciascuno), è da prevedere, in sede di attuazione del Piano, che la composizione dei tre gruppi di canali non si mantenga uguale per tutte le cellule, ma potrebbe variare da cellula a cellula, pur conservando, naturalmente, i 17 canali per gruppo e rispettando la necessaria compatibilità.

Tutto ciò per consentire, per quanto possibile, in ordine di priorità:

a) l'assenza di interferenze reciproche con gli impianti esteri;

b) ridurre al minimo indispensabile il cambiamento dei canali di funzionamento degli impianti attuali di tutte le emittenti che otterranno la concessione e con priorità per il servizio pubblico; c) ridurre conseguentemente disturbi ed oneri all'utenza e agli operatori.

Il raggiungimento di tali obiettivi sarà facilitato anche dal reperimento delle risorse ottenibili con la pianificazione di secondo livello, come già detto nel paragrafo precedente, e dall'aver mantenuto per quasi tutte le aree di servizio la stessa polarizzazione degli impianti esistenti.

Con l'approvazione del Piano, secondo quanto espresso dall'art. 1, comma 4, della legge 122/98, il procedimento di compatibilizzazione degli impianti esistenti (rientranti nelle concessioni) non potrà che essere orientato alla attuazione del nuovo Piano. L'Autorità ritiene che siano necessari provvedimenti di incentivazione finalizzati a tale scopo.

In linea più generale l'attuazione del Piano potrà avvenire attraverso un processo graduale di compatibilizzazione della situazione esistente a quella prevista dal Piano, scontando, in questa fase, un livello accettabile di interferenze. Tale processo potrà iniziare anche a breve-medio termine, zona per zona, nei siti attualmente utilizzati e confermati dal Piano, usando i canali attualmente disponibili. L'attuazione di tale processo è, in ogni caso, condizionato da una verifica di fattibilità e dalla disponibilità di alcuni canali non utilizzati in ciascuna zona.

Il processo di attuazione potrà comunque essere meglio definito solo quando si conosceranno le richieste di concessione e le relative classifiche in modo da tenere conto, sia delle domande che riguardano aree di servizio già contenute nel Piano, sia quelle non comprese nello stesso Piano, oltre che le aree di servizio di limitata estensione richieste da emittenti locali.

2.7 - Condizioni per l'attuazione Ai fini dell'attuazione tempestiva del Piano risulta pregiudiziale il varo del regolamento per il rilascio delle concessioni e la effettuazione della pianificazione di secondo livello. L'Autorità metterà a punto in tempi brevissimi il succitato regolamento, anche attraverso un confronto con il Ministero concedente. La pianificazione di secondo livello verrà elaborata subito dopo il primo esame delle richieste di concessione, con l'obiettivo di consentire il rilascio delle concessioni stesse entro i termini di legge. Risulta, infine, opportuno che il Ministero delle Comunicazioni costituisca tempestivamente un gruppo di lavoro operativo per il coordinamento e il controllo dell'attuazione graduale del Piano.

3 - IL PIANO NELLA PROSPETTIVA DI SVILUPPO DEL SISTEMA TELEVISIVO ITALIANO 3.1 Lo sfondo storico La messa in atto del Piano introduce un mutamento di grandi proporzioni nell'assetto strutturale del sistema televisivo italiano. Dal 1977-78, quando cominciano a trasmettere in numero sempre crescente le televisioni commerciali e di fatto viene sconvolto il precedente utilizzo dei canali , stabilito in relazione all'attività dell'impresa pubblica (l'unica esistente), l'impiego delle risorse radioelettriche è stato regolato in forma privata, come effetto naturale delle azioni e dei contratti decisi dagli operatori. Questo fatto rientra in una lunga serie di caratteri peculiari che negli ultimi venti anni hanno contraddistinto il sistema televisivo italiano differenziandolo da quello degli altri paesi. Fra tali caratteri, che per lo più dipendono da un'estesa e multiforme presenza di operatori privati, i principali sono i seguenti: a) deboli limiti legislativi posti all'attività televisiva degli operatori privati (negli altri paesi europei il loro numero è stato quasi sempre contingentato); b) minime barriere economiche all'ingresso nel mercato televisivo locale (altrove l'attività locale è riservata per la maggior parte alle reti via cavo che richiedono ingenti investimenti di costruzione); c) uso quasi esclusivo dei sistemi di radiodiffusione terrestri (la radiodiffusione via satellite inizia molto tardi, nel 1996). Tutto ciò ha dato un grande rilievo operativo ed economico alle reti terrestri: nel corso di molti anni un gran numero di soggetti ha investito energie e risorse, spesso in misura ingente, per costruire postazioni, attivare impianti, occupare e scambiare canali. Questa circostanza potrà determinare nell'attuazione del Piano difficoltà quali la svalutazione degli immobilizzi di capitale effettuati nel corso degli anni da parte degli operatori (che dovranno ricostruirli in luoghi e forme diverse), complicazioni nel coordinare un mutamento dell'assetto radioelettrico che coinvolge un gran numero di siti e di impianti, necessità di coinvolgere i consumatori che debbono risintonizzare i propri apparecchi riceventi e in molto casi riorientare le antenne.

3.2 - Il coordinamento con lo sviluppo della televisione digitale terrestre Il Piano giunge nella fase in cui si conclude l'epoca analogica della televisione. Dopo mezzo secolo uno standard tecnologico si esaurisce e lascia il passo a uno standard, quello digitale, più efficace e meno costoso. Molti paesi prospettano il 2010 come data finale per le trasmissioni analogiche (così prevede il ddl 1138 anche per l'Italia) ed anzi in Europa è diffusa (nelle sedi comunitarie e in ambienti accademici) una vasta corrente d'opinione favorevole ad anticipare tale termine. La televisione digitale, per la cui realizzazione terrestre la legge 249/97 obbliga a riservare alcuni canali, è un passaggio essenziale verso la convergenza tra informatica e telecomunicazioni e rende l'apparecchio televisivo uno strumento efficace e comodo per sviluppare la multimedialità e i servizi interattivi. I principali vantaggi della tecnica digitale sono i seguenti: a) aumento delle risorse disponibili da un fattore minimo pari a 4 ad uno massimo pari a 12 (nel caso di reti SFN composte con reti analogiche che utilizzino, come nel caso del presente Piano, solo 3 canali per la copertura del territorio); b) capacità di trasmettere anche standard ad alta definizione; c) maggiore robustezza nei confronti dei disturbi e delle interferenze. Di conseguenza l'attività televisiva ottiene un enorme aumento delle risorse trasmissive e, nel caso dei sistemi terrestri, non sembra, al momento, essere condizionata dal vincolo della scarsità di canali. Oggi in Italia la televisione digitale è offerta solo via satellite e risulta un consumo di netta minoranza. In altri paesi, come gli Stati Uniti (già oggi) e il Regno Unito (da novembre), servizi televisivi digitali sono disponibili in tutti i tre i sistemi di trasmissione esistenti: terrestre, cavo, satellite. Secondo tutte le previsioni, l'introduzione dei servizi terrestri fornirà un forte impulso allo sviluppo della televisione digitale permettendo sia una più ampia gamma di offerta al pubblico, sia nuove opportunità all'industria di settore (tanto per i sistemi trasmittenti quanto per i sistemi riceventi d'utente). L'accelerazione dello sviluppo sarà maggiore se l'industria introdurrà sul mercato set top box (il congegno che consente agli apparecchi analogici di leggere il segnale digitale) adatti o adattabili a ricevere segnali trasmessi sia via satellite o cavo, sia per via terrestre. L'imminente passaggio alla tecnica digitale, che avviene con timing coincidenti in tutti i paesi ad economia avanzata, introduce un'ulteriore difficoltà all'attuazione del Piano per la quasi contemporaneità dei due interventi. Infatti il Piano richiede agli operatori televisivi di mobilitare risorse ed energie e agli spettatori di sopportare alcuni disagi allo scopo di razionalizzare l'impiego di una tecnologia prossima all'esaurimento, mentre è ineluttabile prevedere una introduzione molto prossima della nuova tecnologia digitale. Il prezzo da pagare per uscire dal disordine delle trasmissioni analogiche non dovrà essere da un lato il rallentamento del passaggio al nuovo standard digitale e dall'altro una riduzione degli investimenti nell'area dei contenuti (soprattutto produzione) a causa del sovraccarico di costi che gli operatori accusano in ambito tecnologico (doppia spesa per gli apparati di trasmissione).

3.3 - Tempi di attuazione Le difficoltà concernenti l'attuazione del Piano appaiono così di due tipi: vi sono in primo luogo ostacoli di ordine strutturale, connessi alle modalità di formazione del sistema televisivo italiano; in secondo luogo si hanno problemi di calendario derivanti dalla sovrapposizione dei tempi con il passaggio alla tecnologia digitale. Se si esaminano in correlazione le due sequenze temporali, si vede con chiarezza il quadro di problemi che comporta l'attuazione del Piano quasi in sincronia con il passaggio al digitale. L'attuazione del Piano implica tre fasi principali. 1. In 16 aree, di cui Roma è la più importante, si prevede l'eliminazione per motivi di compatibilità ambientale dei siti attualmente esistenti e loro sostituzione con siti da costruire ex novo. Il reperimento delle aree, la raccolta delle necessarie autorizzazioni e la costruzione delle nuove postazioni richiedono un periodo di tempo valutabile in circa due anni. 2. In parallelo, mentre si sviluppa la fase di costruzione delle nuove postazioni, gli operatori dovranno provvedere ad installarsi in siti già esistenti e riconosciuti dal Piano che sostituiscono siti non più accettati. I siti di installazione sostitutiva sono molto numerosi (dell'ordine di alcune centinaia). Si considera che il processo delle nuove installazioni possa compiersi entro il periodo richiesto dalla costruzione delle 16 postazioni nuove. 3. La fase di adeguamento delle reti attuali al nuovo assetto radioelettrico richiede infine un congruo periodo di tempo, come indica la stessa legge 249 (art. 2, comma 6, lettera b). Tale adeguamento, anche per limitare i disagi ai consumatori, implica, come già detto, uno sviluppo graduale, scaglionato per zone geografiche: dovrà perciò seguire un apposito programma che determini i cambiamenti necessari evitando di creare eccessivi problemi riguardo ai livelli di interferenze. Per rispettare la continuità del servizio e ridurre al minimo i disturbi dell'utenza, la durata dell'operazione dovrà essere scaglionata nel tempo. Lo sviluppo della televisione digitale terrestre dovrà partire a tempi brevi, se l'Italia intende rispettare la data del 2010 per la fine delle trasmissioni analogiche. Se invece tale scadenza sarà anticipata, come è auspicabile, occorre un avvio immediato: è quanto accade in vari paesi europei (Regno Unito, Svezia, Finlandia, Portogallo, Spagna) che entro il 1998 faranno partire trasmissioni digitali terrestri (commerciali o sperimentali). I tempi ipotizzabili per una completa sostituzione del parco di apparecchi televisivi su un universo di 20 milioni di famiglie non sono inferiori a 7-8 anni: se si assume come data finale il 2010, secondo quanto indicato dal d.d.l. 1138, l'avvio delle trasmissioni digitali non può avvenire oltre il 2002-2003. Dalla coincidenza delle sequenze temporali deriva che gli operatori dovranno attrezzare i siti in cui migrano (o siti costruiti ex novo o siti già esistenti di altri operatori) con apparati per la trasmissione analogica e quasi in simultanea (almeno per gli operatori nazionali) dovranno acquistare e mettere in esercizio apparati di trasmissione digitale. Questa circostanza comporta per gli operatori un forte addensamento degli impegni economici in un breve arco di tempo (che può pesare soprattutto sulle imprese di minori dimensioni), per i consumatori disagi pratici e finanziari (risintonizzare gli apparecchi e poi acquistare set top box o nuovi televisori digitali), per il sistema televisivo un ritardo nell'adozione della tecnica digitale.

4 - VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO Di fronte ai problemi posti dall'attuazione del Piano, l'Autorità garante per le comunicazioni ritiene di dover esprimere le seguenti valutazioni: a) è necessario uscire rapidamente dalla situazione di confusione che caratterizza l'attuale utilizzo delle risorse radioelettriche; b) il piano dei siti costituisce un passaggio essenziale verso questo obiettivo: consente infatti di razionalizzare l'utilizzo dell'ambiente per gli scopi di trasmissione (localizzazioni comuni) e di eliminare costruzioni eccedenti o disturbanti integrando le strutture televisive nella gestione del territorio svolta dalle Regioni; c) la rapida e diffusa adozione della tecnologia digitale nella televisione terrestre rappresenta una priorità per tutto il sistema audiovisivo italiano: esso infatti non soltanto permette l'offerta di nuovi servizi con ingresso di nuovi operatori e una maggiore gamma di scelte per i consumatori ma anche facilita una capillare integrazione del sistema televisivo con le reti on line; d) le opzioni ora indicate, combinandosi, inducono a ritenere che la soluzione più efficace in termini di sistema consista nell'avviare, entro i tempi tecnici necessari, le trasmissioni digitali dalle postazioni ammesse dal nuovo piano dei siti; e) concentrare gli investimenti del sistema televisivo sulla soluzione tecnologica più innovativa ha inoltre il vantaggio di ottimizzare la spesa per le infrastrutture di trasmissione e quindi di liberare risorse per il software (acquisto e produzione di contenuti); f) l'Autorità ritiene infine opportuno, da un lato, favorire, con il regolamento per il rilascio delle concessioni, la più agevole attuazione del Piano e, dall'altro lato, delineare, secondo quanto stabilisce la legge n. 249/97, interventi in grado di facilitare l'innovazione tecnologica e quindi la rapida transizione al digitale terrestre.

4.1 - Proposte per interventi legislativi La segnalazione al Governo di interventi legislativi rivolti a promuovere "le innovazioni tecnologiche e l'evoluzione del settore delle comunicazioni" è la prima competenza che la legge 249/97 attribuisce (art. 1, comma 6, let. C, punto 1) al Consiglio, l'organo plenario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ciò assegna particolare valore a questo compito di indirizzo che l'Autorità, nell'occasione attuale, esercita per la prima volta. Su questo piano, l'Autorità ritiene essenziale l'adozione di iniziative legislative destinate a raccordare il passaggio allo standard digitale con il Piano: ciò significa incentivare gli operatori, agevolandoli per quanto possibile, a compiere i passi necessari per adeguarsi ad una evoluzione tecnologica che riallinea tutti gli elementi del sistema televisivo e li integra nelle reti on line. In concreto, le iniziative da adottare dovranno prevedere che, nelle postazioni rese operative sulla base del nuovo Piano dei siti, i destinatari delle concessioni rilasciate entro il 31/1/1999 possano installare impianti di trasmissione digitale: si potranno così effettuare in tempi brevi trasmissioni in contemporanea (simulcast) dello stesso programma sia con lo standard digitale sia con lo standard analogico (queste ultime svolte dai vecchi siti). Un periodo di simulcast è infatti necessario per consentire ai consumatori di dotarsi, comodamente e senza fretta, di apparati per la ricezione digitale. L'accelerazione impressa allo sviluppo delle trasmissioni digitali consentirà di ottenere vari effetti positivi congiunti, quali l'ottimizzazione degli investimenti degli operatori, l'eliminazione di ogni passaggio dilatorio nella transizione alla tecnica digitale, la riduzione per i consumatori dei disturbi e delle spese (i consumatori dovranno solo acquistare l'apposito congegno di ricezione), la possibilità di sfruttare a favore delle trasmissioni digitali terrestri la penetrazione di mercato già realizzata dalla radiodiffusione digitale via satellite (purché l'industria realizzi ed immetta sul mercato decoder compatibili), la creazione di un quadro di opportunità per l'industria manifatturiera che potrà trarre vantaggio dalle ricadute tecnologiche di una capillare adozione del digitale (rinnovo nell'arco di 8-10 anni del parco televisori nazionali, uso di massa dei decoder).

Accanto a queste iniziative di ordine generale, che innestano l'avvio del digitale terrestre sul nuovo Piano dei siti, sono necessari altri interventi per dare sostegno e respiro alla linea strategica prescelta, quali: a) incentivi alla formazione di consorzi fra gli operatori finalizzati a una gestione più razionale tanto dei siti quanto degli apparati di trasmissione digitale. L'Autorità ritiene opportuno che la nuova tecnologia sia gestita, sul Piano delle infrastrutture, da gruppi di operatori associati e non più da una larga e irrazionale frammentazione di soggetti;

b) agevolazioni per le emittenti locali che, non volendo affrontare i costi del passaggio al digitale, decidessero di cessare l'attività rimettendo i canali utilizzati; c) agevolazioni, da concordare anche con gli operatori, per ridurre i prezzi dei set top box e dei nuovi apparecchi digitali. L'Autorità ritiene opportuno accompagnare le iniziative legislative sopra ricordate con l'apertura di un tavolo tecnico-economico (Ministero, Autorità, concessionari televisivi, industrie di settore, università) che, nell'arco di 12 mesi, esamini e definisca soluzioni alle questioni operative poste dal passaggio al regime digitale (definizione degli standard, determinazione del numero di reti SFN e di reti MFN da realizzare, problemi relativi al simulcast, timing). Per adempiere a questo compito, il tavolo dovrà anche fornire una riflessione di sistema sull'orizzonte e sulle alternative che nel prossimo futuro si prospettano per l'attività televisiva italiana ed europea.

4.2 - Impegni da definire in via regolamentare Il regolamento per il rilascio delle concessioni dovrà contenere in particolare i seguenti indirizzi che hanno rilievo per favorire l'attuazione del Piano e per agevolare il passaggio al digitale: a) indicazione di un congruo periodo di tempo per realizzare le varie operazioni necessarie all'attuazione del Piano; b) indicazione di criteri preferenziali per i concessionari nazionali che, compatibilmente con le risorse tecniche disponibili, intendano anticipare il passaggio allo standard digitale; c) previsione della revoca della concessione nell'ipotesi in cui l'operatore, alla fine del periodo che sarà previsto, non abbia adempiuto agli impegni assunti.

L'adozione di questi indirizzi parte dalla considerazione che il termine di 180 giorni (a partire dall'approvazione del Piano stesso), indicato nell'art. 4, comma 5 della Legge 249/97, non sia vincolante per l'attuazione del Piano, ma abbia valore solo in relazione all'utilizzo degli impianti radiotelevisivi per lo svolgimento di servizi di telecomunicazioni.