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Ugolino di Napoleone I avea lasciati cinque figliuoli, Piergiampaolo, Nicolò, Giovanni, Francesco ed Orso, eredi de’ feudi paterni, e di quelli già posseduti da Leone Giordano. Ad Orso, nel 1424, Alfonso di Aragona confermava in nome della regina Giovanna, del pari che a’ suoi fratelli, il feudo baronale di Guardiagrele cogli antichi privilegii, fra cui quello pure è da ritenersi compreso della moneta. Reputo perciò spettare a quest’epoca l’altro bolognino delineato al n. 40, sul cui lato anteriore il nome ioha*regina, preceduto da un fiordaliso, circonda le consuete sigle g*v*a*r* disposte in croce, come in quello di Ladislao, in mezzo alle quali sta parimente una rosa; e sulla faccia posteriore una mezza figura di santo pontefice, fedelmente imitata dai bolognini aquilani, ma colla leggenda *s*leo*papa*. Notevoli la ortografia del nome della regina iohanna, diversa dall’aquilana ivhanda, la somiglianza del tipo fra le monete delle due zecche, della quale altro esempio vedremo in Ortona, e la lieve scadenza di peso dal bolognino di Ladislao, di circa un acino, che ci accusa un’epoca più recente; dal che si pare quanto a torto il Vergara ed il Muratori abbiano assegnato questo pezzo alla prima Giovanna.

Sembra che i figliuoli di Ugolino non godessero a lungo il feudo di Guardiagrele dopo la conferma del 1424, poichè nel 56 re Alfonso ne infeudava, come di bene demaniale, il suo fedele Marino di Alagno: In anno 1456 rex Alphonsus, asserendo li servitii grandi fattili per lo magnifico et dilecto cameriero suo Marino de Alaneo dalla sua fanciullezza utiliter et devote, volendo mostrarli alcun segno di gratitudine, dona al detto Marino pro se et suis haeredibus et successoribus ex suo corpore legitime descendentibus, inter alia, la sua terra demaniale et de antiquo suo demanio existentem de Guardia Grele della provincia di Abbruzzo citra, cum suis hominibus vassallisque, banco justitiae, gabellis, dohanis, fundicis, bajulationibus et omnibus aliis ad terram ipsam spectantibus et pertinentibus, ac spectare et pertinere debentibus, in feudum, juxta usum et consuetudinem regni ac generalis et humanae



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