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secolo xv | 75 |
6. — che tutti li delicti et excessi commissi et perpetrati di qualunque natura volle se sia et processi pendenti et condempnatione fatte da qui indietro siano casati, iritati et anulati etiam si di tali delicti non fossero venuto in luce et como in la liberatione generale fatta per la excellentia dell’illustrissimo signore duca di Milano contene excessi li casi in ipsa reservati.
7. — che la capit. de Belaso non possa fare executione alcuna per cosa veruna nè intromettere nel lato de la riviera videlicet da Meza acqua in qua, como el solito, attexo la sententia sopra ciò datta.
8. — Se prega et suplica la Signoria Vostra per la sua humanità se digna remettere la conventione de questo anno che è de l. 106 soldi 10 imperiali, attexo li gravi et intollerabili carigi supertati per questa povera comunità et questo reputerano singularissimo dono».
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Nell’estate del 1499 Luigi XII, alleato al duca di Savoia, al Pontefice Alessandro VI e ai Veneziani, scese in Italia con un forte esercito, e depose dal trono Ludovico il Moro, (2. sett.), il quale se ne fuggì in Germania, passando per Lecco e attraversando il lago di Como.
Il 6 settembre i francesi entrarono in Milano, i Veneziani cercarono di occupare Lecco e la riviera, ma incontrarono viva resistenza da parte dei Milanesi.
Il maresciallo Trivulzio mandò il generale Ligny verso Bellinzona per contrastare il passaggio alle truppe tedesche che appoggiavano Ludovico il Moro: Bellagio e Menaggio furono occupate senza difficoltà l’8 settembre; in seguito Bellano, Varenna e Lecco si diedero ai Francesi, e il 15 settembre tutto il lago era sottomesso a questi.
Governatore del lago fu nominato Branda di Castiglione.
CARICHE PUBBLICHE
A Varenna, come del resto in tutte le comunità della riviera di Lecco, ogni anno si riuniva il consiglio generale degli abitanti maschi per l’elezione dei sindaci, che dovevano essere due, scelti fra le persone più probe del paese ed in grado di saper fare rispettare i beni e i diritti della comunità1.
- ↑ Le norme per l’elezione dei sindaci erano eguali a quelle contemplate dagli statuti di Lecco nei quali è detto: «Singulo anno in conxilio generali dicti comunis Leuci elliguntur et elligi debeant per consiliarios dicti comuni duo sindici dicti comuni boni, provedi, suffitientes, et legale ad deffendendum et manutendum bona et iura dicti comunis et ad agendum contra quoscumque dare debentes dicto comuni et ad alia qualibet necessaria fatiendum, que fieri occurren