Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
secolo xiv | 51 |
nità della Vaisassina. Comprendeva questa allora i monti di Varenna, di Esino, di Dervio e di Mugiasca, oltre la valle di Taleggio e di Averara. Il territorio era diviso in quattro squadre:
1) Squadra di Cugnolo che comprendeva Cortenova, Bindo, Taceno, Margno, Vegno, Crandola, Valcasargo, Pagnona e Premana.
2) Squadra di Mezzo che comprendeva Pasturo, Baiedo, Introbbio, Vimogno, Barcone, Gera, Pessina, Primaluna e Cortabbio.
3) Squadra del Consiglio con Barsio, Cremeno, Cascina, Maggio e Concenedo.
4) Squadra dei monti alla quale appartenevano Mugiasca, Perledo, Narro, Indovero, Esino e Parlasco.
Ciascuna squadra aveva un proprio consiglio che si radunava due volte l’anno: a tutte le squadre presiedeva il Vicario che durava in carica sei mesi.
Negli statuti di Valsassina v’è di notevole, per quanto riguarda Varenna, l’articolo 63 che si riferisce ai delitti commessi dagli uomiui della Valsassina nel territorio di Lecco, Mandello, Varenna, Bellano e Dervio e stabiliscono che se alcuno della suddetta valle e dei suddetti monti commettesse misfatti nel territorio di Lecco, Mandello, Varenna, Bellano e Dervio, o se fu condannato dai capi di detti comuni, sconti la pena entro il termine fissato.
Il Rettore della Valsassina e dei monti adiacenti, è tenuto a costringere i condannati a sopportare la condanna loro inflitta con le spese stabilite dagli statuti dei rispettivi comuni. E ciò entro giorni dieci dalla condanna inflitta dal Rettore del comune o da qualche altro capo della Valsassina. Se poi il condannato non avrà mezzi per compensare la sua condanna, il Rettore deve far bandizzare che al colpevole non si presti aiuto in verun modo, nè con cibo, nè con bevanda, nè con altro soccorso. Se alcuno tenta aiutarlo è tenuto a scontar la pena invece del colpevole.
Tra i firmatari degli statuti della Valsassina per la squadra dei monti, figurano Ambrogio Tarelli e Giovanni Forno del Monte di Varenna.
Negli statuti di Milano del 1396, al capitolo 212, nel quale sono fissati i limiti della giurisdizione nelle cause civili, è elencato Varenna il che dimostra in modo evidente la dipendenza di essa da Milano.
Il capitolo 212 è così espresso:
«Comune Burgi Lenci habeat jurisdicionem in civilibus inter homines terrae sue usque quantitatem librarum centum terciolorum et non ultra hoc intellecto quod, si alieni ex partibus placuerit, teneatur Rector ipsius terrae quaestionem alieni Jurisperito Mediolani (deferre), et quod appellationes, quae inter ponerentur, si quae interponantur ad Iudices Appellationum Mediolani, seu alteri corum et eoram eis ventilantur et diffiniantur ut alie.