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con far gettare le reti a nome della Regia Ducal Camera nel lago per pescare e poi tolendo dell’acqua di esso lago nelle mani che gli veniva data da Bartolomeo Tatti portiere suddetto e getandola per detto lago e facendo altri atti possessori dimostranti essersi tolto detto debito possesso essendo giorno chiaro, nè essendovi chi lo proibisse».

Questa spedizione risalendo il lago giunse a Varenna «dove il lago fa porto, ed ivi intendendo che Giovanni Battista Bruzzo era fitavolo di detto lago lo facessimo chiamare, qual disse essere stato investito dalli redituari di Como per pubblico istrumento, ma non si ricorda del nome del nodaro, nè del tempo che fosse rogato per essere un pezzo fa fuori della città done ha le sue scriture, et che molti sono gli reddituari et anche che ogniuno di essi investisse et che essi subloca alli pescadori da Como in su a chi viene et a chi ne vole et gli piglia un tanto per boiadura de reti et che senza rete bollate non si può pescare, anzi se può fare invenzione, et che da Como in su per il lago si pesca come si quò vedere dove gli piace. Noi dunque per compire l’atto possessorio procurassimo che ci riconoscesseno contentandosi che aggiungesse qual cosa di più di quello pagano alli reddituari. Perciò trattato il negotio finalmente fu concluso et promise pagare da qui a Calende Gennaro.»

Ma dopo qualche tempo Varenna e le altre terre della così detta riviera di Lecco si rifiutarono di pagare questo dazio a Como, e vi fu una causa contro le comunità di Bellano, Mandello, Varenna, Corenno, Onno e Dervio.

Nel voto del fiscale sono esposte le ragioni delle comunità le quali si possono così riassumere: «1° Esse sono terre di diritto diverso dalle terre sottoposte alla città di Como in quanto diconsi terre del lago di Lecco; sichè non essendo sottoposte alla giurisdizione della città di Como non sono tenute come le altre che si trovano in dette condizioni a pagare il dazio della pesca e bollare le reti in virtù degli statuti di Como.

2° Esse furono, già fin dall’anno 1480 infeudate al conte Pietro Dal Verme e dopo di lui a Clara Sforza sua moglie, gli eredi della quale le vendettero ad Antonino Sfondrati autore dell’attuale possessore Ercole Sfondrati e la concessione fu fatta col mero e misto imperio e regalie. Ne segue che spettando ad esse terre il diritto di pesca sul lago per quanto si estendono rispettivamente i loro territori, quel diritto non può spettare alla R. Camera, ma al feudatario cui furono concesse le regalie. E data siffatta eccezione, ipso iure rimane esclusa l’azione del R. fisco. Che se poi si desuma tal diritto dagli statuti di Como, consta invece che esse terre non vi sono sottoposte essendo del Ducato; nè può dirsi che si tratti di diritti spettanti al principe che i privati non possono possedere poichè le regalie non possono essere del fisco quando ai privati furono specialmente concesse.

3® Esse terre sono di giurisdizione per sè stante e tolti i diritti del feudatario, pretendono che a loro competa il dominio delle rive del lago