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secolo xvi 147

revalbam prout in facto reperitur usque ad medium lacum cui coheret a mane territorium dicte plcbis S. Martini a meridie a flumine Olivedi infra comūnis Varena, a sero comunis Comi, a medio loco ultra et a vento comunis Bellani1.


COSTUMANZE

Nel secolo XVI, come nel precedente, troviamo in grande uso i così detti contratti di lavoro. Il garzone o apprendista all’atto di assumere lavoro presso un artigiano fa redigere dal notaio un particolareggiato documento di reciproche obbligazioni. Ecco l’atto col quale Ottavio Festorazzi di Perledo si obbliga a recarsi a bottega presso Giovanni Pietro Inviti a Città di Castello: «Sia noto et manifestato a qualunque persona che leggerà il presente come Ottavio del qm Bertolino Festorazzi di Perlè con licenza de dona Maria sua matre, si obbliga per tenore del presente scritto di stare con mi Giov. Pietro de Inviti del qm Alessandro del loco di Perle, nella città del Castello a sua botega a esercire l’arte del veletaio per anni quattro prossimi a venire nelli quali anni quattro il detto mr. Giovanni Pietro si obliga parimenti a pascerlo et pagarli le scarpe che li bisognano in quel tempo et insegnarli l’arte del mercantore secondo l’arte sua fidelmente, et per salario delli detti anni quattro chel sia obligato et così promette il detto mr. Giovanni Pietro sotto obligatione di sè et di suoi beni presenti et futuri di dare et pagare al detto Ottavio scudi sei d’oro in oro d’Italia con ogni spesa danno et interesse che potesse patire in consegnarli.

«Con tal patto che stando il detto Ottavio ammalato, il che Dio lo guardi, per alcuno tempo, che sia obligato et così promette il detto Ottavio et detta sua madre et Pietro Arrigono di Tarelli da Vecio sotto obligatione di loro et de’ suoi beni a rifare il tempo al detto mr. Giov. Pietro et pagargli le medicine. Ancora se detto Ottavio facesse qualche furto nelle robbe e mercantie de detto mr. Giovanni Pietro ch’el sia obligato a pagar le robe che havrà tolto. Ancora che detto mr. Giovanni Pietro non possi mandare via il detto Ottavio durando li detti anni quattro, se detto Ottavio non vorrà partirsi non havendo detto mr. Giov. Pietro ligittima causa di mandarlo via, nè il detto Ottavio si possa partire di casa del detto Giov. Pietro senza sua licenza sino a tanto che non havrà finito il tempo. Ancora che durante li detti quattro anni il detto mr. Giov. Pietro sia tenuto et obligato a pagare la lavatura et conciatura de’ panni al detto Ottavio. Et in fede di questo le dette parti hanno fatto far la presente et in presentia delli infrascritti testimoni e

  1. Archivio Notarile Milano. 3 agosto 1520. Notaio Boldoni Giov. Battista f. q. Giovanni Antonio.