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]90 LIBRO PRIMO — SKZIOVE QUARTA

erudito, quasi in -ogni particolar materia di tal dottrina combatte i romani giureconsulti i; ma i colpi tutti cadono a vuoto, perchè quelli stabilirono i loro principii del giusto sopra il certo dell’autorità del gener umano, non sopra l’autorità degli addottrinati.

Queste sono le pruove filosofiche ch’userà questa Scienza, e ’n conseguenza quelle che per conseguirla son assolutamente necessarie. Le filologiche vi debbono tenere l’ultimo luogo, le quali tutte a questi generi si riducono.

Primo, che sulle cose le quali si meditano vi convengono le nostre mitologie, non isforzate e contorte, ma diritte, facili e naturali; che si vedranno essere istorie civili de’ primi popoli, i quali si truovano dappertutto essere stati naturalmente poeti.

Secondo, vi convengono le frasi eroiche, che vi si spiegano con tutta la verità de’ sentimenti e tutta la propietà dell’espressioni.

Terzo, che vi convengono l’etimologie delle lingue natie, che ne narrano le storie delle cose ch’esse voci significano, incominciando dalla propietà delle lor origini e prosieguendone i naturali progressi de’ lor trasporti secondo l’ordine dell’idee sul quale dee procedere la storia delle lingue, come nelle Degni tà 2 sta premesso.

Quarto, vi si spiega il vocabolario mentale delle cose umane socievoli, sentite le stesse in sostanza da tutte le nazioni e per le diverse modificazioni spiegate con lingue diversamente, quale si è nelle Degnità ^ divisato.

Quinto, vi si vaglia dal falso il vero in tutto ciò che per lungo tratto di secoli ce ne hanno custodito le volgari tradizioni, le quali, perocché sonosi per sì lunga età e da intieri popoli custodite, per una Degnità sopraposta * debbono avere avuto un pubblico fondamento di vero.

Sesto, i grandi frantumi dell’antichità, inutili finor alla scienza perchè erano giaciuti squallidi, tronchi e slogati, arrecano de’ grandi lumi, tersi, composti ed allogati ne’ luoghi loro.

1 Si veda più oltre, lib. II, sez. I, cap. II, § VI, nelle note.

2 Degn. LXIV e LXV. 8 Degn. XXII.

  • Degn. XVI.