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168 libro primo — sezione seconda

cx

È aurea la diffinizione ch’Ulpiano assegna dell’equità civile: ch’ella è «probabilis quædam ratio non omnibus hominibus naturaliter cognita (com’è l’equità naturale), sed paucis tantum qui prudentia, usu, doctrina prœditi didicerunt quæ ad societati humanæ conservationem sunt necessaria»1; la quale in bell’italiano si chiama «ragion di Stato».

cxi

Il certo delle leggi è un’oscurezza della ragione unicamente sostenuta dall’autorità, che le ci fa sperimentare dure nel praticarle, e siamo necessitati praticarle per lo di lor «certo», che in buon latino significa «particol arizzato» o, come le scuole dicono, «individuato»; nel qual senso «certum» e «commune», con troppa latina eleganza, son opposti tra loro.

Questa Degnità con le due seguenti diffinizioni costituiscono il principio della ragion stretta, della qual è regola l’equità civile; al cui certo, o sia alla determinata particolarità delle cui parole, i barbari d’idee particolari naturalmente s’acquetano, e tale stimano il diritto che lor si debba. Onde ciò che in tali casi Ulpiano dice: «Lex dura est, sed scripta est»2 tu diresti, con più bellezza latina e con maggior eleganza legale: «Lex dura est, sed certa est».



  1. Non m’è riuscito di ripescare nel Digesto questo passo. Nella voluminosa e accuratissima opera del Voigt, Die Lehre von «ius naturale», «æquum et bonum» und «ius gentium» der Römer (Leipzig, Voigt und Gtinther, 1856;, I, p. 362, non si cita intorno all'æquitas civilis se non un passo solo (Ulp., libro XXXVIII ad edictum, in Dig., XLVII, 4, Si is qui testament., ecc., 1, § 1), nel quale si dice semplicemente che l'actio rerum corruptarum, «ut Labeo scripsit, naturalem potius in se quam civilem habet aquitatem. Che il V. abbia attribuito a Ulpiano qualche comento di autore moderno al passo innanzi riferito? Nemmeno la Glossa ha a q. l. nulla a cui il V. abbia potuto attingere.
  2. Ulp., libro quarto de adulteriis, in Dig., XL, 9 (Qui et a quib. manumissi liberi non fiunt), 12, § 1:» Quod quidem perquam duriun est, sed ita lex scripta est».