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libero, il quale naturalmente è da Dio aiutato con la di lui Provvedenza (come si è detto sopra, nel secondo corollario della medesima ottava), sulla quale la cristiana conviene con tutte l’altre religioni. Ch’era quello sopra di che Grozio, Seldeno, Pufendorfio[1] dovevano innanzi ogni altra cosa fondar i loro sistemi e convenire coi romani giureconsulti, che diffiniscono «il Diritto natural delle genti essere stato dalla divina Provvedenza ordinato» (a) [1].

cv


Il Diritto natural delle genti è uscito coi costumi delle nazioni tra loro conformi in un senso comune umano, senza alcuna riflessione e senza prender essemplo l’una dall’altra.

Questa Degnità, col detto di Dione riferito nell’antecedente, stabilisce la Provvedenza essere l’ordinatrice del Diritto natural delle genti, perch’ella è la regina delle faccende degli uomini.

Questa stessa stabilisce la differenza (b) [2] del Diritto natural degli Ebrei, del Diritto natural delle genti e Diritto natural



  1. (a) [A q. l. CMA1 intercala la seguente Degnità:] Le sorgive di tutte le umane azioni sono tre: onestà, utilità, necessità. — Questa Degnità dà i principii della differenza tra ’l diritto natural de’ filosofi, ch’è dettato dall’onestà, per la quale gli uomini dovrebbono per ragion fare gli più esatti doveri della giustizia; e ’l diritto natural delle genti, che si può ottenere dalla natura umana corrotta, che per le utilità e necessità della vita gli uomini celebrino quel giusto onde si conserva l’umana società: che è quello che i giureconsulti romani dicono nel diffinirlo: «usu exigente atque humanis necessitatibus expostulantibus» [2] rimanente testo della nota esterna
    1. Grozio, op. cit.; Selden, op. cit.; Puffendorf, De iure nat. et gent.
    2. Inst., I, 2 (De iure nat. et gent. et civ.), 2. La parola «expostulantibus» è un’aggiunta vichiana.
  2. (b) da noi qui sopra detta del diritto natural delle genti, diritto natural de’ filosofi e diritto natural degli Ebrei, che credevano nella Provvedenza d’una mente infinita e sopra il Sinai ebbero riordinata da Dio quella legge ch’avevan avuto dal principio del mondo (così santa che vieta anco i pensieri meno giusti, la quale non poteva osservarsi che da un popolo che riverisse e temesse un Dio tutto