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degli elementi 123

xviii


Lingua di nazione antica, che si è conservata regnante finché pervenne al suo compimento (a)1, dev’esser un gran testimone de costumi de’ primi tempi del mondo.

Questa Degnità ne assicura che le pruove filologiche del Diritto natural delle genti (b)2 (del quale, senza contrasto, sappientissima sopra tutte l’altre del mondo fu la romana) tratte da’ parlari latini sieno gravissime. Per la stessa ragione potranno far il medesimo i dotti della lingua tedesca, che ritiene questa stessa propietà della lingua romana antica.

xix


Se la Legge delle XII Tavole furono costumi delle genti del Lazio, incominciativisi a celebrare fin dall’età di Saturno, altrove sempre andanti e da’ Romani fissi nel bronzo e religiosamente custoditi dalla romana giurisprudenza; ella è un gran testimone dell’antico Diritto naturale delle genti del Lazio.

Ciò si è da noi dimostro esser vero di fatto, da ben molti anni fa, ne’ Principii del Diritto universale3; lo che più illuminato si vedrà in questi libri (c)4.

xx

Se i poemi d’Omero sono storie civili degli antichi costumi greci, saranno due grandi tesori del Diritto naturale delle genti di Grecia.

Questa Degnità ora qui si suppone; dentro sarà dimostrata di fatto.



  1. (a) innanzi d’impurarsi con lingue straniere, dev’esser, ecc.
  2. (b) spiega la ragione perchè per pruove filologiche del Diritto naturale delle genti antiche ci serviamo [CMA1] per lo più [SN2] de’ parlari latini, i quali troviamo esser tutti parlari eroici, spieganti l’idee propiamente e con verità. Per la stessa ragione, ecc.
  3. CI2, p. 36.
  4. (c) [CM3] in un Ragionamento nel di lor fine.