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66 libro quarto - sezione ottava


voleva venir a capo, doveva, per esemplo, nominar i consoli ne’ qual’inchinasse il senato: appunto come sono le nominazioni de’ maestrati che si fanno da’ popoli sotto le monarchie.

945Dalla legge di Pubblio Filone in poi, con la quale fu dichiarato il popolo romano libero ed assoluto signor dell’imperio, come sopra si è detto, l’autoritá del senato fu di tutela; conforme l’approvagione de’ tutori a’ negozi che si trattano da’ pupilli, che sono signori de’ loro patrimoni, si dice «autoritas tutorum». La qual autoritá si prestava dal senato al popolo in essa formola della legge, conceputa innanzi in senato, nella quale, conforme dee prestarsi l’autoritá da’ tutori a’ pupilli, il senato fusse presente al popolo, presente nelle grandi adunanze, nell’atto presente di comandar essa legge, s’egli volessela comandare; altrimente, l’antiquasse e «probaret antiqua», ch’è tanto dire quanto ch’egli dichiarasse che non voleva novitá. E tutto ciò, acciocché il popolo, nel comandare le leggi, per cagione del suo infermo consiglio, non facesse un qualche pubblico danno, e perciò, nel comandarle, si facesse regolar dal senato. Laonde le formole delle leggi, che dal senato si portavano al popolo perch’egli le comandasse, sono con iscienza da Cicerone diffinite «perscriptae autoritates»: non autoritá personali, come quelle de’ tutori, i quali con la loro presenza appruovano gli atti che si fan da’ pupilli: ma autoritá distese a lungo in iscritto (ché tanto suona «perscribere»), a differenza delle formole per azioni, scritte «per notas», le quali non s’intendevan dal popolo. Ch’è quello ch’ordinò la legge publilia: che, da essa in poi, l’autoritá del senato, per dirla come Livio la riferisce, «valeret in incertum comitiorum eventum».

946Passò finalmente la repubblica dalla libertá popolare sotto la monarchia, e succedette la terza spezie d’autoritá, ch’è di credito o di riputazione in sapienza, e perciò autoritá di consiglio, dalla qual i giureconsulti sotto gl’imperadori se ne dissero «autores». E tal autoritá dev’essere de’ senati sotto i monarchi, i quali son in piena ed assoluta libertá di seguir o no ciò che loro han consigliato i senati.