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[SEZIONE OTTAVA]

TRE SPEZIE D’AUTORITÀ

942Furono tre spezie d’autoritá. Delle quali la prima è divina, per la quale dalla provvedenza non si domanda ragione; la seconda eroica, riposta tutta nelle solenni formole delle leggi; la terza umana, riposta nel credito di persone sperimentate, di singoiar prudenza nell’agibili e di sublime sapienza nell’intelligibili cose.

943Le quali tre spezie d’autoritá, ch’usa la giurisprudenza dentro il corso che fanno le nazioni, vanno di séguito a tre sorte d’autoritá de’ senati, che si cangiano dentro il medesimo loro corso.

944Delle quali la prima fu autoritá di dominio, dalla quale restarono detti «autores» coloro da’ quali abbiamo cagion di dominio, ed esso dominio nella legge delle XII Tavole sempre «autoritas» vien appellato. La qual autoritá mise capo ne’ governi divini fin dallo stato delle famiglie, nel quale la divina autoritá dovett’essere degli dèi, perch’era creduto, con giusto senso, tutto essere degli dèi. Convenevolmente, appresso, nelle aristocrazie eroiche, dove i senati composero (com’ancor in quelle de’ nostri tempi compongono) la signoria, tal autoritá fu di essi senati regnanti. Onde i senati eroici davano la lor approvagione a ciò ch’avevano innanzi trattato i popoli, che Livio

dice «eius, quod populus iussisset, deinde patres fierent autores»: però, non dall’interregno di Romolo, come narra la storia, ma da’ tempi piú bassi dell’aristocrazia, ne’ quali era stata comunicata la cittadinanza alla plebe, come sopra si è ragionato. Il qual ordinamento, come lo stesso Livio dice, «saepe spectabat ad vim», sovente minacciava rivolte; tanto che, se ’l popolo ne

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