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142 libro quinto - capo secondo


1071E perché la barbarie con le violenze rompe la fede de’ commerzi, né lascia altro curar a’ popoli ch’appena le cose le quali alla natural vita fanno bisogno, e perché tutte le rendite dovetter esser in frutti che si dicono «naturali», perciò a’ medesimi tempi vennero anco i livelli come permutazioni di beni stabili. De’quali si dovett’intender l’utilitá, com’altra voltasi è detto, ch’altri abbondasse di campi che dassero una spezie di frutti de’ quali altri avesse scarsezza, e cosí a vicenda, e perciò gli scambiassero tra di loro.

1072Ritornarono le mancipazioni, con le quali il vassallo poneva le mani entro le mani del suo signore, per significare fede e suggezione; onde i vassalli rustici, per lo censo di Servio Tullio, poco sopra abbiam detto essere stati i primi mancipes de’ romani. E, con la mancipazione, ritornò la divisione delle cose mancipi e nec mancipi, perché i corpi feudali sono nec mancipi, ovvero innalienabili dal vassallo, e sono mancipi del signore; appunto come i fondi delle romane provincie furono nec mancipi de’ provinciali e mancípi de’ romani. Nell’atto delle mancipazioni, ritornarono le stipulazioni, con le infestucazioni o investiture, che noi sopra dimostrammo essere state l’istesse. Con le stipulazioni, ritornarono quelle che dall’antica giurisprudenza romana osservammo sopra propiamente essere state dapprima dette «cavissae», che poi in accorcio restarono dette «caussae», che da’ tempi barbari secondi dalla stessa latina origine furon dette «cautele»; e ’l solennizzare con quelle i patti e i contratti si disse «homologare», da quelli «uomini» da’ quali qui sopra vedemmo detti «hominium» ed «homagium»: perocché tutti i contratti di quelli tempi dovetter esser feudali. Cosí, con le cautele, ritornarono i patti cautelati nell’atto della mancipazione, che «stipulati» si dissero da’ giureconsulti romani, che sopra truovammo detti da «stipula» che veste il grano; e si nello stesso senso ch’i dottori barbari, da esse investiture, dette anco «infestucazioni», dissero «patti vestiti». E i patti non cautelati, con la stessa significazione e voce, da entrambi si dissero «patti nudi».

1073Ritornarono le due spezie di dominio diretto ed utile, ch’a