nuti dopo consegnata la lettera, il Volta ne fosse già pentito, poichè in luogo di convenire alla stipulazione del contratto impugnò la validità della promessa; ne surse quindi una causa, previo una multa per mancanza di bollo legale alla lettera che figurava come documento. Troppo noioso sarebbe riandare le particolarità relative alle ragioni del Volta e del Grassi; però balzando alla conclusione, ossia alla sentenza definitiva (poichè non ve n’ebbero meno di cinque e sei intermedie) dirò che fu tenuto fermo il contratto; ma il Grassi dovette pagare non solo le 550,000 lire pattuite — il Volta ne avea già sborsate 500,000 in lavori — ma di accordare anche 2000 azioni al pari che il cessionario non voleva concedere, appoggiandosi al senso equivoco di un’espressione. Tale sentenza veniva pronunciata nel maggio 1846. Eskeles, padrone così del privilegio, non tardò a metterlo a frutto; cominciò a distribuire azioni di quella strada, che circolarono unitamente alle due mille provenienti dal Volta; quindi operò che venissero chiamati gli azionisti in una riunione generale, onde decidere intorno alla linea da scegliersi; e per assicurarsi l’esito di tali pratiche distribuì molte azioni a’ suoi adetti,