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sulla tortura. 59

delitti celeremente sono puniti, e vi è una fondata idea della rettitudine dei giudizj nei consigli militari.

Come mai, dicono gli apologisti della tortura, come mai indurremo un reo a palesare i complici senza il mezzo della tortura? Tutte queste obbiezioni sono in fatti una perenne supposizione di quello che è il soggetto appunto della questione. Si suppone che la tortura sia un mezzo per rintracciare la verità. Ma anche prescindendo da questo, si risponde, che un uomo che accusa sè medesimo non avrà difficoltà di nominare ordinariamente i complici; che un uomo che nega il delitto, non li può nominare senza accusare sè stesso; che finalmente per volere saper tutto e scrivere tutta la serie della vita di un uomo e de’ delitti che ha commessi o veduti commettere, ordinariamente si riempiono le prigioni di tanti disgraziati, e si vanno protraendo a somma lentezza i processi. È men male l’ignorare un complice e il punire sollecitamente un reo, di quello che sia, dopo averlo lasciato languire nello squallore del carcere per mesi ed anni, punire più uomini di un delitto, di cui nessuno ha più memoria: cosicchè altro non vede il popolo che la isolata atrocità che eseguisce solennemente il carnefice.

Supponiamo che l’imperator Giustiniano fosse stato obbedito dai posteri. Egli radunò le leggi sparse, le opinioni de’ più accreditati giureconsulti romani, le decisioni del senato, quelle del popolo; e ristringendo tutto quello che credette utile e buono dalla sterminata mole de’ libri, ne fece compilare il Codice e le Pandette, nelle quali tutto il corpo della legislazione si conteneva, proibendo decisamente che alcuno più non osasse farvi commenti o scrivere per interpretarle. Se ciò fosse stato eseguito, come mai faremmo noi i giudizj criminali? Nessuna legge vi è per ammortizzare civilmente il prigioniero, per torturarlo, per farlo poi rivivere dopo scritto il processo. Se non vi fossero stati il Claro, il Bossi, il Farinaccio e gli altri che di sopra ho nominati, non si prenderebbe prigione alcun cittadino se non vi fossero gravi sospetti della di lui reità. Questi o nascono dai testimonj che lo accusano d’un delitto, ovvero dalla vita sfaccendata e sospetta che mena, ovvero dalle spese che fa senza che se ne veda il come, ovvero da inimicizia violenta e minacce contro un uomo che fu offeso, e simili. Poi si condurrebbe il prigioniere avanti non ad un solo, ma a molti destinati a giudicarlo; verrebbe allo stesso francamente posto in faccia il sospetto e i motivi; s’interrogherebbe, se si tratta di un omicidio o furto; a giustificare dove egli abbia passato le ore nelle quali fu commesso il delitto; se di un furto, come egli abbia il danaro che se gli è trovato, e così a ciascun caso; e in poche ore si conoscerebbe se veramente il prigioniero fosse reo, ovvero innocente. Questo è il metodo che verrebbe usato, se nella giustizia criminale si osservassero le sole leggi, e non una pratica fondata illegittimamente sulle private opinioni di alcuni oscuri e barbari scrittori.