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sulla tortura. 57

gheria, di Boemia, nell’Austria, nel Tirolo ecc., per una ordinazione degna del regno di Maria Teresa, nell’anno 1776 restò abolito l’uso della tortura; e sulla fine dell’anno medesimo un così umano regolamento promulgossi nella Polonia, con una legge che comincia così: «La costante esperienza dimostra quanto sia vizioso il mezzo impiegato in varj processi criminali per venire in cognizione della verità mediante la tortura, e nello stesso tempo quanto sia cosa crudele il farne uso per provare l’innocenza;» quindi se ne abolisce la pratica, e si prescrive che si debbano adoperare i soli mezzi di convinzione.

Vi sono stati, e vi sono tuttavia, alcuni, i quali per ultimo rifugio ricorrono alle locali circostanze del Milanese, ed asseriscono non potersi far senza della tortura presso della nostra nazione. Incautamente al certo, e per soverchia venerazione agli usi trapassati, in tal guisa calunniano la nostra patria, quasi che i cittadini nostri, d’indole oltre modo feroce e maligna, con altro miglior mezzo non si potessero contenere se non trattandoli con atrocità e degradandoli all’essere di schiavi; quasi che i principj di virtù e di sensibilità fossero talmente spenti nel nostro popolo, che quei mezzi che bastano presso le altre nazioni fossero insufficienti per noi! Io ben so che chi fa tale eccezione non riflette alle conseguenze, che pure immediatamente ne emanano. Chiunque conosce la nostra patria, per i nostri concittadini ne ha un’idea ben diversa: risovvengasi ciascuno dell’epoca non molto remota, quando la nostra benefica ed immortale sovrana Maria Teresa, essendo in pericolo di soccombere al vajuolo, stavano aperte le chiese alle pubbliche preghiere; allora fu che ogni ceto di persone, artigiani, contadini, nobili, plebei, tutti posposti gli uffici loro, a piè degli altari singhiozzando offrivano voti all’Onnipotente per conservare i preziosi giorni di una sovrana, alla quale la virtù, la beneficenza e il dovere hanno guadagnato i cuori sensibili. I teneri e spontanei movimenti della moltitudine, che non poteva essere mossa da verun fine politico, bastano a provare il sentimento di bontà e di rettitudine che è comunemente piantato ne’ cuori. No, non si dica che i Milanesi sieno una eccezione odiosa della regola.

§. XV.

Alcune obbiezioni che si fanno per sostenere l’uso della Tortura.

Ma come costringeremo noi a rispondere un uomo, che, interrogato dal giudice, si ostina al silenzio, se non abbiasi il mezzo di costringerlo coi tormenti? Gl’Inglesi medesimi, che si citano per abolire la tortura, in tal caso la costumano. Ma a ciò si risponde, che è vero che gl’Inglesi nel solo caso in cui si ricusi di rispondere al giudice, usano la pena forte e dura, sic-