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52 osservazioni


Comunque siasi della vera origine da cui emani la nostra pratica criminale, egli è certo che niente sta scritto nelle leggi nostre, nè sulle persone che possono mettersi alla tortura, nè sulle occasioni, nelle quali possano applicarvisi, nè sul modo da tormentare, se col fuoco o col dislogamento e strazio delle membra, nè sul tempo per cui duri lo spasimo, nè sul numero di volte da ripeterlo; tutto questo strazio si fa sopra gli uomini coll’autorità del giudice, unicamente appoggiato alle dottrine dei criminalisti citati. Uomini adunque oscuri, ignoranti e feroci, i quali senza esaminare d’onde emani il diritto di punire i delitti, qual sia il fine per cui si puniscono, quale la norma onde graduare la gravezza de’ delitti, qual debba essere la proporzione fra i delitti e le pene, se un uomo possa mai costringersi a rinunziare alla difesa propria, e simili principj, dai quali, intimamente conosciuti, possono unicamente dedursi le naturali conseguenze più conformi alla ragione ed al bene della società; uomini, dico, oscuri e privati, con tristissimo raffinamento ridussero a sistema e gravemente pubblicarono la scienza di tormentare altri uomini, con quella tranquillità medesima colla quale si descrive l’arte di rimediare ai mali de corpo umano: e furono essi obbediti e considerati come legislatori, e si fece un serio e placido oggetto di studio, e si accolsero alle librerie legali i crudeli scrittori che insegnarono a sconnettere con industrioso spasimo le membra degli uomini vivi, e a raffinarlo colla lentezza e colla aggiunta di più tormenti, onde rendere più desolante e acuta l’angoscia e l’esterminio. Tai libri, che avrebbero dovuto con ragione ricoprire i loro autori di una eterna ignominia, e che se fossero in lingua volgare, e comunemente letti più che non sono, o farebbero orrore alla nazione, o vero, spegnendo in essa i germi di ogni umana virtù, la compassione e la generosità dell’animo, la precipiterebbero nuovamente verso il secolo di barbarie e di ferro; tai libri, dico, presero fra la oscurità credito, e venerazione acquistarono presso gli stessi tribunali, e sebbene mancanti dell’impronta della facoltà legislativa e meri pensamenti d’uomini privati, acquistarono forza di legge, legge illegittima in origine, e servono tuttavia per esterminio de’ sospetti rei, anche nel seno della bella, colta e gentile Italia, madre e maestra delle belle arti, anche nella piena luce del secolo XVIII: tanto difficil cosa è il persuadere che possano essere stati barbari i nostri antenati, e rimovere un’antica pratica per assurda che ella possa essere!