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ingiusto per cercare la verità, e che non sarebbe lecito usarlo quand’anche per lui si trovasse la verità.

Ma come mai una pratica tanto atroce e crudele, tanto inutile, tanto ingiusta, ha mai potuto prevalere anche fra popoli colti, e mantenersi sino al giorno d’oggi? Brevemente accennerò quali sieno stati gli usi anticamente, come siasi introdotta, su quai principj fondata, da quai leggi diretta, poi qualche cosa dirò delle opinioni di varj autori, e degli usi attuali di alcune nazioni d’Europa, con che crederò di aver posto fine a queste Osservazioni con un esame generale dei diversi punti di vista, sotto i quali può ragionevolmente riguardarsi un così tristo e così interessante oggetto.

§. XII.

Uso delle antiche nazioni sulla Tortura.

L’invenzione della tortura, se crediamo a Remus1 e a Gian Lodovico Vives2, dovrebbe attribuirsi all’ultimo re di Roma, Tarquinio il Superbo, a Masenzio ed a Falaride: convien lodare il criminalista Remus, poichè almeno giudiziosamente ha trascelti tre notissimi tiranni per far cadere sopra tre tiranni l’obbrobrio di così inumana invenzione3. Sappiamo però che al tempo de’ tiranni Falaride, Nearco e Gerolamo, furono posti alla tortura i più rispettabili filosofi de’ loro tempi, Zenone Eleate e Teodoro; e il filosofo Anassarco fu crudelmente torturato per ordine del tiranno Nicocreonte4.

L’origine di una così feroce invenzione oltrepassa i confini della erudizione, e verisimilmente potrà essere tanto antica la tortura quanto è antico il sentimento nell’uomo di signoreggiare dispoticamente un altro uomo, quanto è antico il caso che la potenza non sia sempre accompagnata dai lumi e dalla virtù, e quanto è antico l’istinto nell’uomo, armato di forza prepotente, di stendere le sue azioni a misura piuttosto della facoltà che della ragione. Io prescindo dal risguardare la legislazione dei libri sacri, come la legge dettata dall’Autore stesso della natura a una nazione di cuor duro; e considerando unicamente quel monumento come il più antico testimonio che sia a nostra notizia de’ costumi de’ secoli remoti, osservo che

  1. Constit. crimin., art. 58
  2. In comment. ad August. De civit. Dei, Lib. XIX, Cap. 6.
  3. Vid. Zigler, Them. 47, De Tortur., § 1.
  4. Vid. Valer. Max., Lib. III, Cap. 3, e Diog. Laert., Cicer. Tuscul., Tertull. Apologet., ed altri.