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per la sua persona, dui servitori in Palazzo, di dove non se può partire durante il suo magistrato, insieme con gli otto signori, se non quando vanno tutti solennemente insieme. Li quali signori si eleggono dui per quartiero, come è detto, e nominansi per una elezione 24 per quartiero, delli quali se ne eleggono dui. Ha questo magistrato l’autoritá bipartita, cioè un’autoritá limitata da molte leggi e ordinaria, secondo le quali leggi gli è proibito fare molte cose; l’altra autoritá è absoluta per la plenitudine della potestá loro. La quale quando vogliono usare, possono tutto quello clic potrebbe una legge di tutto ’I populo di Fiorenza : la quale loro chiamano l’«autoritá delle sci fave *, non perché ogni partilo de’ detti signori non se possi obtenere per minor numero di 6 fave, ma è tratta tale denominazione piu presto dall’uso che dalla ragione, si come tale autoritá è piú presto arrogata dalla consuetudine clic da legge; e. sempre che vogliono usare tale autoritá, è necessario nelli loro partiti esprimerlo che lo fanno «ex plenitudine potestatis». Tenendo tale magistrato il luoco del prencipe, conosce ogni cosa, benché ordinariamente non conosca se non qualche cosa la quale ricerchi in sé piú di equitá chedi rigore; e pertanto tutti quelli miserabili per sé overo che hanno adversari potenti, e perciò diffidano poter obtenere la ragione loro, hanno ricorso a questo magistrato. E, benché ordinariamente saostenga dalle cause civili, pure ne cognoscono assai : prnecipue de’ sudditi di communitadi, de’ magistrati e di quelli che particolarmente non possono supportare le spese delle liti. È come congionto a questo magistrato un altro, che se chiamano li Collegi, senza li quali non se può fare per la Signoria cosa importante, e sono dati e aggiorni alla Signoria per consiglio di quella. Non se possono creare overo traere offici né stanziar denari, cioè approdare che siano ben sjiesi overo clic se debbano spendere, né se può congregar consiglio alcuno senza la presenzia almeno ilei 1 i due terzi di questo. Intervengono sempre nel Consiglio degli Ottanta e sono non altramente che le braccia della Signoria. Il numero degli uomini de ditti Collegi è di 28, distribuito in dui magistrati: cioè