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URBINO

in ogni cittá vi sono i suoi magistrati, in alcuna luogotenente e podestá, ed in alcuna podestá solo, in alcuna commissari, in altra vi tiene capitani, ad alcuna egli ha dato il governo de’ vicari. I podestá sono i primi conoscitori delle cause nella prima instanzia; i luogotenenti, oltra il governo dello Stato, sono giudici delle appellazioni. E, perché in molte parti dello Stato alla terminazion di qualche causa si ricercavano tre sentenzie conformi, secondo l’ordinaria disposizion delle leggi, ha giudicato questo presente duca esser molto commodo de’ suoi vassalli ordinar generalmente che da due sentenzie conformi non sia lecito appellare: decreto ricevuto con infinito contento da tutto lo Stato. Quando in Pesaro, Ugubio o Sinigaglia non concordino i primi giudici, il prencipe dá un giudice secondo, che le qualitá della causa, delle persone o del luogo ricercano. Il luogotenente d’Urbino ha maggior autoritá di tutti gli altri, e può decidere le appellazioni di tutti i luoghi, purché non abbino giudice particolare delle appellazioni, ed è solo conoscitore di tutte le cause dei nobili e feudati. Vi è poi un collegio di dottori, riputato molto eccellente, il quale diffinisce le sentenzie in caso che il luogotenente d’Urbino non sia d’accordo con l’openione del primo giudice. Questo collegio ha giurisdizione medesimamente di giudicare le sentenzie degli ecclesiastici in appellazione; la quale cosa il padre del presente duca ottenne dalla Sedia apostolica, accioché i suoi sudditi non fossero condotti in Roma a litigare. Cosí questo Stato, con satisfazion di que’ sudditi, si governa nelle cose civili; e i litiganti non hanno altra spesa di pagare il giudice, ma i notari ed avocati solamente, a’ quali è ancora limitato il salario. Le cause criminali sono giudicate co’ propri statuti ed ordini de’ luoghi, come le civili. Solamente il duca, quando gli perviene a notizia qualche cosa che sia occorsa, scrive ammonendo podestá e luogotenenti che facciano giustizia secondo la disposizione delle leggi. Questo signore ha fatto alcuni decreti generali per punire certi errori piú enormi, nei quali ha imposto pena della vita o altre minori personali per terrore degli insolenti, come nelle violenzie che si facessero a donne, in resistenza con armi