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casi di contrabando, nei quali, abolita la confisca de’ beni e le diverse pene corporali ed afflittive, vi si sostituí la perdita del contrabando e la condanna ad esborsi pecuniari; con questo: che chiunque si trovasse impotente al pagamento, li debba scontare con publici lavori, in ragguaglio di mezzo scudo al giorno, sino al compito saldo.

Riguardo poi alla materia ecclesiastica, furono solennemente richiamati all’originaria potestá del principato li giudici concernenti le persone e corpi ecclesiastici, si secolari che regolari; si limitò a’ vescovi l’esercizio deU’auttoritá disciplinaria, presservando a’ religiosi il reclamo dell’abuso, e si avvocò al governo anco la facoltá di accordar dispense dalla publicazione per matrimoni. Oltre di ciò, intimata alli beneficiati non curati, alli capitoli, alle colleggiate ed agli amministratori di chiese e cause pie la notifica del numero e circostanze delle fondazioni esistenti, si assoggettarono li canonicati all’obligo della cura d’anime e si convertirono li benefici semplici, anco di giuspatronato qualunque, in cappellanie parrocchiali. Piú, all’occasione di prescrivere la tassa dell’assenza, venne questa singolarmente addossata agli ecclesiastici, prelati e cardinali, che godessero abbazie nello Stato o pensioni sopra le stesse. Obligati poscia tutti indistintamente gli ordini regolari a proddur d’anno in anno al governo un esatto bilancio dello stato loro attivo e passivo, si continuò a sopprimere vari conventi e monasteri, e s’effettuò l’abolizione totale per quelli delP istituto carmelitano. Si promossero le vendite de’ beni de’ monasteri soppressi, accordandone a titolo d’affitto e di livello per tenuissime summe, e concedendone anche in contemplazione di benemerenze e serviggi.

Si divenne in appresso all’abolizione di tutti li seminari vescovili, e, concentrati li studi teologali nel solo seminario generai di Pavia, s’impose, ad ognuno che volesse ordinarsi prete o vestir l’abito di qualche istituto, il requisito del quadriennio in esso consumato.

Si passò alla soppressione di tutte le confraternite laicali e compagnie divote, si nobili che popolari, unendo alla cassa