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Si dispose con assoluto arbitrio della vasta fabbrica prima inserviente al colleggio elvetico, destinandola alle metodiche riduzioni del Consiglio di governo e dipartimenti, senza riguardo ai reclami ed alti titoli di proprietá e di lungo possesso degli alunni svizzeri e griggioni, che dovettero in termine di quindici giorni sloggiare e contentarsi di altro sito, fatto approntare a tal uso. Si passò in séguito all’articolo de’ tribunali civili e criminali. Abolito in conseguenza l’antico Senato di Milano, il Consiglio di giustizia di Mantova ed ogni altro giudice e tribunale, derogando a qualsiasi legge o disposizione del gius commune e municipale, si eressero tre nuovi tribunali: uno di prima istanza ed uno di appello, cosí in Milano come in Mantova, ed un terzo supremo di giustizia, inappellabile, per tutta la provincia. Fatte poscia alcune parziali eccezioni circa le cause di cambio, di mercimonio e di fisco, si publicò un nuovo regolamento per la procedura ed ordine giudiciario civile, e si prefisse una tassa giudiciale, con cui supplire agli annui stipendi de’ giudici e de’ subalterni, tassa, che fu trovata troppo gravosa, superior all’esiggenza, e ridondante aneli’essa in vantaggio della cassa regia; e regolamento, che si esperimento vizioso ed improvido, poiché, oltre al prescrivere un’immensa faragine di atti e moltiplicazione di copie, di registri in protocollo e di proroghe, riesce in generale piú favorevole ai debitori che ai creditori, prolunga eccessivamente li litiggi ed assorbe, in quelli per somme minori, il totale del credito prima dell’emanazione della sentenza. Si pensò nel tempo stesso a facilitare le contrattazioni de’ beni soggetti a fideicommisso. Quindi, previa l’espressa proibizione di crearne di nuovo se non coll’assenso sovrano, e rittenuto l’arbitrio di Sua Maestá nell’accordare dispense, massime per motivo di pagar debiti, si concesse al possessor attuale la facoltá di convertir in capitale e d’investirne in un monte o banco publico de’ Stati austriaci il valore del fondo, calcolato sulla base dell’originaria erezione o su quella di posterior patto di famiglia o di stima, surrogando il capitale medesimo anco senza bisogno dell’assenso de’ chiamati, e valendosi, come