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giustizia, il vicario di provvisione, il giudice dei dazi, ecc. Il popolo ricorreva a questi; e parte sommariamente, parte con brevi atti forensi, a poca spesa otteneva provvidenza. Non può negarsi che nel sistema giudiziario non si fosse introdotto un insigne disordine: ed è che il senato assumeva tutte le liti di qualunque importanza, ed inappellabili erano le di lui sentenze; cosicché un solo giudicio toglieva la speranza all’aggravato di ottenere una piú equitativa giustizia. Il rimedio della revisione, che talvolta nelle cause celebri era ordinata dal sovrano, diveniva illusorio, dacché si faceva dal medesimo tribunale, il quale non si contradiceva giammai e sempre confermava l’antecedente sentenza. 2. Era dunque necessario di provvedere alle appellazioni in tribunale diverso; ma era prima da esaminarsi se era conveniente di abolire per le istantanee provvidenze tutti i giudici pedanci e formare un Consiglio di prima istanza, in cui, condensati 28 in 30.000 affari contenziosi per anno, col metodo di protocollo e di una complicata tela forense, il popolo non potesse ottenere una pronta assistenza, e ’l creditore legittimo fosse soggetto a rovinose dilazioni e spese, che talvolta superano il medesimo credito. Se ai giudici pedanei si fosse prescritto il limite dietro il quale dovessero contenersi, come per esempio nelle liti che non superano la somma delle lire 1000, e si avesse ordinato che quelle di maggiore entitá si definissero da un tribunale composto dal podestá, dai giudici «del gallo» e «del cavallo» e dai quattro consoli di giustizia uniti insieme, si sarebbe ottenuto l’intento di provvedere ai bisogni giornalieri del popolo e ad un tribunale di prima istanza, senz’aggravare l’erario di tanta spesa, quanta importa il tribunal presente. 3. Per massima comune è stabilito che «actor sequiturforum rei». Ora il giudizio si fa presso quel pretore forense, nel cui territorio sono i terreni in contesa, ancorché l’attore e il reo abitino in Milano o in altre cittá. Cosí il pretore forense non ha limiti e giudica solo di somme ragguardevoli, quando in Milano, nel formare il tribunale di prima istanza con l’abolizione