Pagina:Venezia – Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato, Vol. II, 1913 – BEIC 1905390.djvu/137

alle occorrenze, di raddoppiare viaggi e le spese per andare nell’una e nell’altra cittá, con gravissimo danno. Per esempio, tutti quelli che esistono lungo il Naviglio grande venivano a Milano, col comodo del barchetto, con la spesa di cinque soldi; ma, essendo obbligati andare a Pavia, la spesa monta a piú lire. Per mantenere questa confusione e questo conflitto, tanto pernicioso alla privata e pubblica causa, lo Stato è aggravato di lire 155.500, oltre le spese, che per metá gravitano sulla Camera, pel mantenimento dell’intendenze; e non ci sono piú i regi delegati, che non costavano nulla e che, contribuendo a mantenere l’unitá e semplicitá nell’ordine censuario, erano senza paragone piú opportuni e piú operativi.

3. Per conseguenza la celebre ed insigne legge del censimento non si conosce piú; dacché, abolita l’unitá tanto necessaria delle inspezioni, si è voluto dividere il tutto in varie parti Puna dall’altra distaccate, in modo che il piú delle volte le deliberazioni sono fra se stesse opposte e contradittorie. Nell’antecedente sistema v’era un tribunal del censo, che univa in se stesso tutti gli articoli dell’amministrazione e della tutela. Sotto di sé, oltre una segretaria, aveva tre uffízi. Uno detto «de’ periti», in cui v’erano i registri, i catasti, le mappe e le stime d’ogni comunitá, e, per cosí dire, d’ogni palmo di terreno. V’era il grande registro de’ trasporti, in proporzione che i fondi passavano da testa a testa, o per vendita, o per ereditá, o per altre cause. Conosciuta dal tribunale la legittimitá dell’azione e del diritto, si intestava il nuovo possessore a fronte della porzione del fondo acquisito; e cosí si conosceva non solo il vero debitore del carico, ma altresi la quantitá reale del fondo che aspettava ad uno, piuttosto che ad un altro. Presentemente si è data a’ cancellieri l’esecuzione dei trasporti. Ne viene una defatigazione incompetente per i cancellieri, un’alterazione fuor di tempo nei registri dell’uffízio; e potrebbe accadere che da esso uffizio generale si rilasciasse un certificato da prodursi in giudizio della intestazione d’un fondo, il quale fosse giá alienato e di cui il cancelliere avesse fatto il trasporto.