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pregiudiciali alla sponda cremonese, con l’insistenti domande del governo per la rimozion de’ pennelli e per la modificazione delle gradizze, aggiunta l’osservabile protesta di voler far dipendere da ciò la verificazione del rettifilo in faccia al territorio di Monisterolo, che ho piú volte per pubblico commando sollecitata, appoggiato allo spirito del trattato di Vaprio. Prommossa in appresso un’ingiusta questione agli utenti cremonesi circa le acque della roggia Ritorto, che lor competono in vigor de’ trattati, si prestò l’ossequio mio all’allontanamento degli obbietti introdotti sulla mappa e relazione del 1614, base delli possessi cremaschi, ottenendo la pubblicazione di apposito editto, che fissò un adattato e sicuro sistema per lo avvenire. Nulla dirò sulle circostanze relative all’imposizione della tassa d’assenza ed al rigore con cui se ne sollecitava l’esazione dai sudditi veneti possidenti fondi nella Lombardia austriaca, giacché venne questa dalla Maestá di Pietro Leopoldo abolita. Prescindendo’poi da tutte le varie commissioni pubbliche, dall’umile mio dovere adempite, e cosí dagli affari che rimasero in stato di pendenza e di trattativa, reputo con tutto l’ossequio, a indennitá e giustificazione della mia riverente condotta, d’aggiungere brevi cenni riguardo a quelli dipendenti da delegazione speciale dell’eccellentissimo senato.

Uno risguardò il concambio delle rattifiche de’ sommi principi per la convenzione postale conclusa fra li due Stati: nel qual incontro ho dovuto espressamente confermare in iscritto la condizione della visita, a cui si vogliono soggetti li respettivi portamantello de’ corrieri veneto e mantovano; ed occorse posteriormente, in adempimento del convenuto, di ricercare la cessazione del secondo corrier ordinario, introdotto nel primo anno in via di semplice esperimento, e cosí il repristino del pedone di Bergamo e del corriere denominato di «Leone», come successe. Ebbi inoltre da prestarmi, in unione col ministro plenipotenziario, alla rinnovazione e concambio della quinquennal convenzione per banditi e malviventi, con esservisi inserito l’articolo, sin allor separato, per riguardo a quei delinquenti, che, fuggendo da uno Stato, si arruolassero alla milizia dell’altro.