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ranno i tributi e gli stipendj con un minor numero di monete effettive, e così al rovescio. Ma se il Principe assegnerà un nuovo numerario alle monete che non sia proporzionale all’antico, cosicchè essendo prima valutato, per esempio, il luigi 24. lire, ed ogni scudo d’argento lire sei, si dia agli scudi il valore di lire sei e mezza, lasciando ai luigi il valore di lire 24., allora i negozianti non vorranno certamente dare un luigi e due lire in cambio di quattro scudi, e per quel genere, ch’era prima valutato sei lire e mezza, non vorranno contentarsi d’uno scudo. Pertanto accresceranno il numerario per tutti i generi dell’8 e per cento, e valuteranno pure il luigi a 26. lire, e non a 24. com’era prima. Avrà dunque il luigi due valori numerarj, uno di tariffa di lir. 24., e un altro, che dicesi abusivo, di lir. 26. e sarà ristituita la proporzione fralle monete nell’uso del commercio; e riguardo ai tributi del Principe, essi si pagheranno sempre con quelle monete che avranno in tariffa maggior valore numerario, onde la nuova tariffa non avrà alcun altro effetto1, che di avere in-


tro-

  1. Ciò si deve intendere riguardo alla valutazione delle monete, perchè gli effetti politici delle tariffe legali sono assai considerabili, e se ne parlerà a suo luogo.