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vincitore... z° e in particolare poi che i romani proprietari di suolo, dopo essere per breve tempo stati semplici tributari ai longobardi per un terzo dei frutti di loro terre (suarum fmgutn), cessarono dal tributo e liberaronsi dalle avanie dei vincitori nel riscuoterlo, rilasciando ad essi una metá delle terre medesime; onde il piú ricco degl’italiani diventò si povero come il piú meschino e tristo dei longobardi». Per il Capei i terziatori de’ documenti non sono antichi proprietari ridotti alla condizione di aldi, ma coloni dei padroni di terre soggette a tributo, che in luogo e vece di questi consegnavano ai nuovi ospiti il terzo de’ frutti che nell’etá imperiale avevano consegnato al fisco. Quanto all’esistenza della legge romana, ritiene che il diritto pubblico e criminale abbia avuto fine alla venuta dei longobardi, e che l’editto di Rotari debbasi ritenere «pressoché tutto, e di fatto almeno» territoriale. Crede alla «durata del gius romano privato appresso ai vinti italiani». Il riapparire del popolo vinto non potrebbe attribuirsi a pochi romani di un paio di cittá dell’ Esarcato, «o a pochi romani delle Gallie o delle altre italiche provincie, che, prima in figura di guarganghi e poscia dietro le orme di un altro conquistatore, sarebbero venuti a dimorare nelle parti d’Italia giá dai longobardi tenute». Tutte le ordinazioni dell’editto di Rotari spettanti al guidrigildo non riguardano i soli longobardi, ma tutti i liberi come prova con diverse altre la legge 377 «in cui si comanda che qualora venga ucciso uno sculdascio o un attore del re, «si estimi come uomo libero secondo la sua nazione», e se ne paghi il guidrigildo intero». Le leggi dei franchi sono contemporanee alle loro vittorie, mentre l’editto di Rotari è di 76 anni dopo la conquista, quindi «il principio intorno alla composizione delle offese recate alle persone dei vinti italiani doveva essere giá stato diffinito dalle usanze dei vincitori o dalle leggi dei re predecessori, né... occorreva che specificatamente si ripetesse dal longobardo legislatore». Infine «unica novitá» della legge degli scribi «è di aver Liutprando regalmente autenticato e regolato l’uso delle due diverse schiatte abitatrici del regno, di abbandonare ne’ privati negozi la propria legge per seguitare quella dell’altro popolo». E quanto alle magistrature ritiene il Capei che nelle cittá poterono «serbarsi quelle... di epoca piú recente o imperiale, la cui elezione dipendeva o in tutto o in parte almeno dal beneplacito sia dell’ imperatore, sia dai rettori delle provincie, ai quali succedevano i re, i duchi ed i gastaldi