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ipotesi; rimanendo esso a questo modo precisamente dei soli paesi ai quali ella lascia l’uso delle leggi romane. Ma potrá ella dare a quelle due leggi una interpretazione veramente soddisfacente per sé stessa, indipendentemente dalla spiegazione per cosi dire estrinseca? Mi sembra specialmente difficile a intendersi fatta per romani stranieri al regno longobardo la legge 74 che spetta al mundio, uso tutto longobardo, che non doveva estendersi fuori del regno. Dice la legge che faida et atiagrip non requiratur dagli eredi del primo marito romano. Era egli mestieri dirlo se questi eredi non erano sudditi? Pare almeno che sarebbesi detto altrimenti. 2° La legge dei gargangi può indurre a credere, esistessero fin dal tempo di Rotari altri diritti distinti dal longobardo. Perché, sarebbesi egli fatta una eccezione cosi importante, cosi incommoda, cosi nuova per pochi avventizi? All’incontro se era eccezione giá fatta per altri, giá volgare, ella si capisce. 3 0 Ella risponde al noto argomento delle lettere di san Gregorio con due spiegazioni: I. Niuna di quelle lettere non può provarsi diretta a cittá longobarda, II. quando anche fossero, ciò non dimostrerebbe l’esistenza degli ordini in quelle cittá; tal parola sulla soprascritta non è che una formola dei libri diurni dei pontefici romani serbata a mal proposito. La prima ragione mi par molto buona; anzi tanto migliore che avendo nuovamente cercato di quelle lettere non vi ho trovata nessuna diretta a cittá che io sappia positivamente essere stata allora longobarda... Rispetto poi alla seconda ragione confesso che non la trovo molto forte. San Gregorio non era di quegli uomini tanto timidi di novitá, che non ardisse mutare un formulario; ed oltre all’aver mutato, se non m’inganno, il rituale della Chiesa romana, ei mutò certo appunto le relazioni di questa Chiesa col regno longobardo. Quindi se si scoprisse mai che una lettera di lui è chiaramente diretta all’ordine d’una cittá longobarda, questo mi parrebbe argomento bastante a provar 1’esistenza dell’ordine in quella cittá, e per conseguenza nelle cittá longobarde... 4 0 Parmi vi sieno parecchi esempi dei romani chiamati grandi o nobili nelle cittá longobarde. Or mi ricordo della bella Teodote, puellam ex nobilissimo Rotnanornm genere ortam, dice Paolo Diacono (V, 37). Or come avrebbero potuto dirsi nobili gli aldi o figliuoli di aldi? E da uno scrittore longobardo? 5 0 Ben accenna ella che l’uso delle professioni di legge incominciò solamente dopo Carlomagno. Tuttavia qualche specie di tali professioni o qualche uso supplente a quello pur