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durre la piena certezza; la certezza fisica e metafisica e morale siccome dicesi nelle scuole! A me basta il dire che no, che la legge 37 non fa pruova d’alcuna cittadinanza romana, o antica o nuova, o anteriore o posteriore all’editto di Rotari. Secondo l’uso piú comune lex Romana presso i visigoti ed i franchi salici e ripuari voleva dire il codice teodosiano, o piuttosto il breviario del 506 di Alarico re. Ma in Italia e nei nostri documenti longobardi lex è parola ora generalissima, ora particolarissima. Nella legge 228 di Rotari si dice filíae habeant legem suam, cioè la parte sulla sostanza del padre. In un documento lucchese stampato da Muratori ( Antiq. /tal.: V, 911) ed illustrato da Bertini (I, 365) lex vuol dire maggior etá. Lex Romaíiorum adunque, io domando, che vuol dire nella legge 37? Tutto l’immenso corpo delle leggi giustinianee, o quella sola parte che s’insinuava di esse fra i longobardi? Se tutti credono di poter sostenere la prima sentenza, io posso con ugual ragione sostener la seconda: e fino a che vi sará dubbio anche leggiero, non potrá la legge 37 esser chiamata prova, ma bisognerá necessariamente ricorrere ad altre prove: ciò è tutto quello che io voglio. Lo stesso io fo intorno alla legge 74 dove si parla di homines ovvero di cittadinanza romana. Qual cittadinanza? io domando. L’antica cittadinanza prima della conquista dell’Esarcato, o la nuova dopo tale conquista? Ecco un altro dubbio, che fa perdere alla legge 74 la forza di provar da sé: ricorrasi dunque ad altre pruove: qui ancor dirò, ecco tutto quello che io desidero. E, se non altro, le leggi 37 e 74 rimangono impotenti a dimostrare la mia e la comune opinione. Qui farò a me stesso, una obiezione intorno alla legge 37. Se quivi, può dirsi, la lex Romanorum è quella che adoperavasi dai longobardi in subsidium, come voi dite, dunque non avete posto mente al pericolo che correvano l’editto e le giunte longobardiche d’essere ingoiate dalla lex Romanorum: pericolo il quale rende assai poco verisimile questa vostra nuova spiegazione di quella legge 37. Si ho posto mente al pericolo, io rispondo: pericolo che poteva essere caro e lusinghiero a Liutprando, come giá era stato a Teodorico il grande, il quale