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prò remedio animae. Bene osservò il Pizzetti che questa famosa forinola, che si era creduta essere di semplice divozione, e come tale era stata proverbiata dagli scrittori del secolo nostro, era inoltre una formola strettamente obbligatoria di dritto civile longobardo. Si; ma il testamento prò anima et ad pias catisas era giá cosa della lex Romanorum, ciò è poco; e bisogna osservare che Liutprando non disse che brevi parole intorno a tal foggia di testamento romano: ma molto piú restavagli a dire che non disse. Numero di testimoni per la validitá di siffatto testamento, forinole d’esso e solennitá furono cose che Liutprando lasciò al governo della lex Romanorum, cioè degli ecclesiastici o longobardi o missionari romani che servivano da dottori e da scribi civili e religiosi. Tutte adunque le dispute civili che in si gran numero si agitavano in Roma ed in Ravenna sulla vasta materia della validitá dei testamenti potevano sorgere, or Luna or l’altra disputa, presso i longobardi: ed intorno a tali dispute che di mano in mano sorgevano, i missionari di Roma e di Ravenna erano certamente i consultori ed i giureconsulti. E però in questo solo capo dei testamenti degli infermi longobardi aprivasi un campo vastissimo all’uso sussidiario della lex Romanorum. Qui giova rammentarsi d’una tabella di Savigny, ove dimostra che il numero dei testimoni è sempre secondo la lex Romanorum in tutti i testamenti che ci rimangono dei longobardi. E quando non vi fossero che i soli testamenti longobardi, ripugnanti alla natura germanica, io direi che la legge 37 di Liutprando ha gran ragione di parlare della lex Romanorum usata dai suoi piú longobardi e longobardissiini: ciò che io chiamo in subsidium, come fece Neugart. Dove è dunque la romana cittadinanza ed il popolo romano antico nella legge 37? Questa cittadinanza e questo popolo ben poterono esservi, se di ciò si trovano o si troveranno altre pruove; ma tra le pruove, no, non dee punto annoverarsi la legge 37, che può aver tanti significati. Pur questa legge fu considerata fin qui come il maximum delle pruove, come la pruova per eccellenza, che dispensa dal cercarne qualunque altra, come la probatio probata che dee prò-