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Degli esempi del Savigny scieglierò quelli che riguardano l’uno degli atti piú importanti della vita civile, cioè gli affrancamenti: parlerò poi dei testamenti. Ho giá parlato nella lettera del 29 decembre della lite aretina del 715, alla quale sopravenne verso il 752 quel famoso incidente di essersi rubato per divozione il corpo di sant’Ansano; intorno a che furono allegati e i digesti ed il codice di Giustiniano.

I. Affrancamenti. Nelle sue leggi 226 e 227 aveva Rotari abolite le antiche solennitá delle manomissioni per sagitlam et per arma. Aveva stabiliti nuovi e solenni modi per manomettere i servi: dichiarando che per affrancarli non vi erano che quattro soli modi (haec sunt qualuor genera manomissionum). Tutte queste solennitá di quattro soli generi erano dunque, siccome i moderni direbbono, ordinate sotto pena di nullitá; se al servo non si concedevano le quattro vie, non era egli fatto amundio. Ma prima di Liutprando re, i missionari cattolici predicarono ai longobardi la massima salutare di san Gregorio: salubriter agitar prò anima, diceva quel grand’uomo, se il padrone manometta i suoi servi; 2. Fattosi cattolico, il longobardo ubbidí al grand’uomo ed affrancò i suoi servi manomettendoli nella Chiesa. Nel 721 Liutprando (lib. IV, leg. 5) introdusse nelle leggi longobarde il quinto genere delle manomissioni cattoliche, allargando cosi l’editto di Rotari. Liutprando sanzionò col suo provvedimento i giá prevalenti costumi dei suoi cattolici longobardi: e cosi un atto civile che in sé medesimo avrebbe potuto rimanere sempre straniero alla religione, fu conquistato dal cattolicismo, e divenne atto piú religioso forse che civile. Ma Liutprando non prescrisse con quali formole, con quali riti, o con quali parole si operasse il quinto genere d’affrancamenti: ed io non ho bisogno di dire che questi riti, e queste formole che pur vi erano in Roma nei vari libri o di diurni, o d’altri rituali, continuarono fra i longobardi a governarsi come si faceva in Roma. Ecco dunque il principio romano delle manomissioni religiose ammesso nel corpo dell’editto longobardo: ma tutto ciò che risguardava l’esecuzione di siffatto principio regolavasi non altrimenti che in sussidio secondo la legem Ro-