Pagina:Troya, Carlo – Del veltro allegorico di Dante e altri saggi storici, 1932 – BEIC 1955469.djvu/200

giunte le quali furono fatte da Liutprando prima del 727. Ma la maggior parte di questo diritto che io chiamerò sempre romano cattolico, non fu trasfuso nell’editto longobardo, e non di meno ebbe pienissimo vigore tra i longobardi, come dimostra l’intero codice diplomatico del regno loro fino a Carlomagno. Tali furono le regole seguite intorno alla prescrizione in favor delle chiese fra ecclesiastici di origine romana e longobarda e fra laici longobardi ed ecclesiastici di qualunque origine, per non parlar de’ vargangi. Tali parimenti furono i censi e gli affítti e l’enfiteusi dei beni delle chiese: tali i doveri dei laici longobardi riguardo al culto esterno del cattolicismo. Ed oltre il dritto romano-canonico pei preti longobardi, vi erano parti dello stesso dritto romano-canonico le quali spettavano ai laici. Vi erano finalmente le dispute giurisdizionali ecclesiastiche, si come la lite di Siena ed Arezzo, le quali non tralasciavan di spettare anco indirettamente ai laici. Liutprando adunque del dritto romano prese alcuni principi generali e li collocò nell’editto espressamente: ma l’uso ed i costumi avevano giá dato ai piú longobardi un numero grandissimo di cose le quali si governavano secondo il dritto romano: questo veniva sempre chiamato in sussidio dell’editto e sempre con la clausola sottointesa che alcune disposizioni di quel romano dritto non si mettessero in opposizione coll’editto stesso. E questa è la storia di tutte le invasioni che le leggi d’un popolo hanno fatto presso i popoli stranieri: leggi ricevute prima dall’uso, poscia sanzionate dal legislatore. All’istesso modo il dritto romano invase tutta l’Europa nel medio evo; dopo essere stato abolito ora in Ispagna da Chindasvindo ed ora in Italia da Rotari (come dimostrerò meglio in altra mia lettera). Nella medesima guisa noi abbiamo veduto i codici civili francesi penetrare presso varie nazioni prima nei costumi e nei tribunali, quali o esempi o dottrine, poscia nelle leggi di ciascun popolo quali pubbliche obbligazioni.

Essendo cosi le cose nel x° marzo 727, egli è chiarissimo che i longobardi scrivevano le loro carte secondo l’editto «apertissimo» del regno loro e sussidiariamente secondo il dritto