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74 non è diffinita, ed è varia secondo i vari paesi. Da questa sola osservazione sorgono mille altre veritá della piú grande importanza: delle quali giova dirne una; quella cioè che due furono le maniere di dritto romano ai tempi [di] Liutprando e due le generazioni di romani fuori degli stati longobardi: cioè romani giustinianei e viventi con le leggi di Giustiniano in Roma ed in Ravenna ed in tutta l’Italia non soggiogata dai longobardi: e romani teodosiani viventi sotto i franchi nelle Gallie (giacché dal 642 al 653 fu il dritto romano abolito da Chindasvindo in Ispagna). I molti romani di Savoia e della Morienna erano dunque romani teodosiani, perché mai nelle Gallie fu pubblicato il codice di Giustiniano con le altre sue leggi: e di qui sorge un’altra distinzione fra i vargangi romani che si recavano ad essere sudditi dei longobardi: cioè di romani teodosiani della Savoia e delle Gallie, e romani giustinianei dell’Italia non conquistata dai longobardi. La legge 74 non diffini e non potea difinire qual fosse la legge romana: si tenne dunque in sulle generalitá, ma non per questo lasciò il freno imposto dalla legge 390 di Rotari, quantunque allargato dalla legge 37 di Liutprando: ed altro non fece che togliere gli ostacoli ai matrimoni ma stringendo il freno stesso coll’imporre al romano (sia delle Gallie sia dell’Italia) il dovere longobardo del mundio. I! Savigny, per non avere avvertita la distinzione fra romani teodosiani e giustinianei nel regno longobardo, ha dette molte cose lontanissime dal vero intorno alla famosa le.x Ulinensis stampata dal padre Canciani: cioè a quel compendio trovato in Udine del codice teodosiano: compendio fatto verso il jooo in Italia. Si, fatto in Italia; perché se prima potevano dalle Gallie venir vargangi romani per farsi sudditi longobardi a Torino, dopo la venuta di Carlomagno col rimescolarsi che fecero tra esse tutte le nazioni dell’orbe carolino, i romani teodosiani delle Gallie vennero non piú come vargangi in Italia, ma come soggetti nati di un solo sovrano: e per la facoltá generale conceduta da Carlomagno a ciascun popolo di aver proprie leggi, anche i teodosiani delle Gallie fecero in Italia il loro compendio: come appunto nell’Italia stessa i salici