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tiplicare i matrimoni fra gli abitanti dell’antica parte del regno longobardo e gli abitanti della parte novella e dei paesi romani, che sperava di avere sia per aperta forza d’armi sia per amichevoli dedizioni. E volle moltiplicare i matrimoni rimovendo, come io diceva, gli ostacoli. Il dritto romano in genere non fu tolto ai romani conquistati dell’Esarcato, che io sappia. La legge 74 non contiene una espressa limitazione rispetto ad essi perché contempla non solo essi, ma eziandio quelli del ducato romano amico ed alleato dei longobardi, e gli altri ingenui romani vargangi andatisi a fermare nei paesi longobardi dopo i tempi di Rotari e di Grimoaldo. L’occasione adunque della legge 74 seguita da un effetto assai piú vasto e che comprese romani sudditi novelli, romani alleati ed affatto stranieri come i romani di Roma, e romani stranieri di origine ma in qualitá di vargangi fatti sudditi dei longobardi. E qui vuoisi rammentare che vargangi non suona giá forestieri o avventizi di passaggio (advenae ovvero peregrini ), ma giusta la definizione di Rotari nella legge 390 «forestieri che venivano a prender domicilio nel regno longobardo» sttb scuto regiac protectionis e divenivano sudditi. I passeggieri semplici, i pellegrini (romei) dei quali dopo Rotari e dopo la conversione universale dei longobardi al cattolicesimo si videro passar grandi stuoli per le terre longobarde verso i luoghi dei santi apostoli, non erano vargangi: essi venivano accolti secondo gli usi dell’ospitalitá longobarda intorno ai quali nulla si scrisse nell’editto, perché si confidò nei costumi stessi: e non fu imitato l’esempio dato dai bavari e dagli altri popoli barbari che vollero nei loro codici con leggi apposite regolare alcune cose concernenti l’ospitalitá verso gli stranieri viandanti e gli ambasciatori. Le stesse riflessioni vanno fatte sulla legge 37 di Liutprando: legge affatto nuova, come io le scrissi fin dal principio. L’una e l’altra legge contengono due parti: l’una interna e civile fra longobardi, e romani, sudditi di Liutprando per qualunque titolo: l’altra di dritto pubblico ed internazionale fra due stati affatto diversi ed indipendenti fra loro, cioè fra il regno longobardo ed il ducato romano: il tutto espresso col nome generalissimo e non diftínito