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Anzi questo mette la legge 74 sotto l’anno XVIII cioè nel 730, come rilevo dalle varianti stesse che gentilissimamente, senza punto conoscermi, il signor conte Federico Sclopis mi ha favorite: di che non potrò mai essergli abbastanza obbligato; e vorrei pregarla, se non le dispiace, di aggiungere ai miei anche i suoi ringraziamenti. Or dunque fermata coi codici di Fulda e di Vercelli la vera data del 727 e del 728 o 730, si entra in un mondo nuovo: ed in quegli anni si trova Liutprando re padrone dell’Esarcato rapito ai greci, trovasi alleato ed amico dei romani di Roma e del ducato non meno che del pontefice, tutti abbandonati dai greci stessi anzi stoltamente e crudelmente perseguitati da quelli; e però costretti a ritornare nei loro non mai spenti diritti di esser romani, e di rifare la Roma loro con armi proprie. Le due leggi adunque 37 e 74, salve alcune differenze, furono promulgate in occasione della nuova conquista o fatta o prossima a farsi dell’Esarcato: in occasione del doversi dilatare a danno dei greci le conquiste del regno longobardo. Ma siffatte conquiste non solo egli quel nobile re proponevasi di farle con la spada, cui unicamente si confidarono Cleti ed i duchi, ma eziandio col senno e con arti piú miti e con togliere gli ostacoli ad una piú intima lega col vicino ducato romano, protetto dalle virtú e dall’autoritá di Gregorio II. Ecco dunque tolto il pagamento della faida e del Vanagrip nel regno longobardo accresciuto dell’Esarcato di cui le condizioni furono tanto diverse da quelle di ogni altra precedente conquista dei longobardi, e massimamente da quelle o della Liguria disertata da Rotari, o, degli altri paesi esterminati da Grimoaldo. Ecco permesso ai romani di sposar donne longobarde, ma con patto di fare il mundio, senza la qual condizione di fare il mundio benissimo potevano gli eredi del primo marito romano esigere la faida e Vanagrip del secondo marito, fosse questi romano ovvero longobardo. E ciò prova che i romani sposatori delle longobarde venivano costretti nel regno longobardo a seguitar l’editto per regola generale: per una eccezione particolare, quando facevano il mundio, i loro eredi perdevano il dritto di faida e di anagrip: perché Liutprando volle in tal guisa mol-