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renovet o removet del prologo di Rotari: lezione che non potrá mai esser certa perché molti manoscritti leggono renovet e molti removet: or come decidere intorno alla variante di una sola lettera? Ma o che leggasi dell’una o dell’altra maniera, egli è certo che «rimuove» chi «rinnova» e «rinnova» chi «rimuove». «Rinnovate» o «rimosse» che fosser state omnes priores leges importa poco: ciò che importa è di vedere quali e quante erano le omnes priores: Brunetti le restringe alle longobarde per salvar la sola romana: ma le bavare e le allemanniche? E le tante altre? Omnes dunque o le comprende tutte per distruggerle, o le salva tutte: la longobarda è d una sola e forse della minore tribú. Qui non è piú l’editto che tace: egli è l’editto che parla: ed è lo stesso editto, il quale finisce dichiarando che «tutte le cause giá cominciate» si dovevano giudicare secondo l’editto. L ’omnes applicato alle cause, cioè agli usi della vita quotidiani, è anche piú eloquente áeAY omnes priores leges, e se nel regno longobardo vi erano quegl’ingenui romani, che io nego, non vi erano dunque cause di alcuna sorte fra i romani ed i longobardi ed i bavari? Se vi erano, come certamente non può dirsi che non vi fossero, come dunque avevano a giudicarsi?

Nell’editto io veggo piú che la parte o l’opera civile, io veggo, dico, la parte o l’opera politica: quella cioè dell’unire in un solo corpo di nazione le varie tribú germaniche, e sotto un solo codice di leggi «territoriali» varie genti che lasciarono fin anche il nome in quelle comuni leggi dell’editto loro, quantunque l’avessero conservato presso gli storici e gli stranieri, e negli usi loro comuni della vita. Il disegno di Rotari fu come è stato ed è quello della moderna civiltá nostra: e se noi vogliamo lodar la nostra, che tanto è gelosa di aver leggi «territoriali» a cui qualunque straniero sia obbligato nel solo toccare l’altrui suolo, egli è forza di lodar Rotari e di confessare che l’articolo 390 è il primo esempio fra i barbari di una legge affatto «territoriale», salva la saggia eccezione che conferma la regola: l’eccezione cioè delle facoltá concedute al re di poter donare per privilegio ai gargangi l’esercizio delle loro leggi