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ALLEGATO I

DEFINIZIONE DEI TERMINI CARBONE
E ACCIAIO


1. I termini «carbone» e «acciaio» comprendono i prodotti che figurano nell’elenco che segue.

2. L’azione dell’Alta Autorità riguardante i prodotti di acciaio speciale, il coke ed il rottame, deve tener conto delle condizioni particolari della loro produzione o del loro commercio.

3. L’azione dell’Alta Autorità, per quanto riguarda il coke da gas e la lignite che non sia utilizzata per la fabbricazione di mattonelle e di semi-coke, non verrà esercitata se non nella misura in cui lo esigano perturbazioni sensibili determinatesi per causa loro sul mercato dei combustibili.

4. L’azione dell’Alta Autorità deve tener conto del fatto che la produzione di alcuni dei prodotti figuranti su questa lista è direttamente legata a quella di sottoprodotti che non vi figurano, ma i cui prezzi di vendita possono condizionare quello dei prodotti principali.


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