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Articolo 90
Se una inadempienza ad un obbligo risultante dal presente Trattato commessa da un’impresa costituisce ugualmente una inadempienza ad un obbligo risultante per essa dalla legislazione dello Stato a cui essa appartiene, e se, in forza di detta legislazione, un procedimento giudiziario o amministrativo è iniziato nei riguardi di tale impresa, lo Stato in questione dovrà avvertire l’Alta Autorità che potrà differire la propria decisione.
Se l’Alta Autorità differisce la propria decisione, essa viene informata dello svolgimento del procedimento e posta in condizione di produrre qualsiasi documento, perizia e testimonianza che vi si riferiscano. Essa sarà egualmente informata della decisione definitiva che sarà adottata e dovrà tener conto di tale decisione nel determinare la sanzione che dovesse eventualmente infliggere.
Articolo 91
Se un’impresa non effettua, entro il termine prescritto, un versamento da essa dovuto all’Alta Autorità in base a una disposizione del presente Trattato o di un regolamento di esecuzione ovvero in base a una sanzione pecuniaria o a una penale inflitta dall’Alta Autorità, sarà lecito a questa di sospendere, Ano a concorrenza dell’ammontare di tale versamento, la corresponsione delle somme che essa stessa dovesse versare a detta impresa.
Articolo 92
Le decisioni dell’Alta Autorità che comportano obblighi pecuniari costituiscono titolo esecutivo.
L’esecuzione forzata nel territorio degli Stati membri viene effettuata per le vie legali vigenti in ciascuno degli
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