Autorità che accerta la loro conformità ai principi del presente Trattato; essa può concedere un’approvazione temporanea o condizionata.
Con riserva delle disposizioni del presente articolo, come pure delle altre disposizioni del presente Trattato, la politica commerciale dei trasporti, ed in particolare l’introduzione e la modificazione di tariffe e condizioni di trasporto di qualsiasi natura come pure gli adattamenti delle tariffe di trasporto tendenti ad assicurare l’equilibrio finanziario delle imprese di trasporto, restano sottoposte alle disposizioni legislative o regolamentari di ciascuno degli Stati membri; lo stesso si dica per le misure di coordinamento o di concorrenza tra i diversi sistemi di trasporto o tra le diverse vie di istradamento.