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Articolo 69
1. Gli Stati membri si impegnano ad evitare qualsiasi restrizione, fondata sulla nazionalità, all’occupazione nelle industrie del carbone e dell’acciaio dei lavoratori nazionali di uno degli Stati membri che siano di qualificazione confermata nelle professioni del carbone e dell’acciaio, fatte salve le limitazioni derivanti da necessità fondamentali di sanità e di ordine pubblico.
2. Per l’applicazione di tale disposizione essi stabiliranno una definizione comune delle specialità e delle condizioni di qualificazione, determineranno di comune accordo le limitazioni previste dal paragrafo precedente e ricercheranno i procedimenti tecnici che permettano di mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro nell’ambito della Comunità.
3. Inoltre, per le categorie di lavoratori non previste dal paragrafo precedente e nel caso in cui uno sviluppo di produzione nell’industria del carbone e dell’acciaio sia frenato da una penuria di mano d’opera appropriata, essi adatteranno i propri regolamenti relativi all’immigrazione nella misura necessaria per porre fine a tale situazione; in particolare, faciliteranno il reimpiego dei lavoratori provenienti dalle industrie del carbone e dell’acciaio di altri Stati membri.
4. Essi proibiranno qualsiasi discriminazione nella remunerazione e nelle condizioni di lavoro fra lavoratori nazionali e lavoratori immigrati, senza pregiudizio delle misure speciali riguardanti i lavoratori delle zone di frontiera; in particolare studieranno tutte le misure che siano necessarie affinchè le disposizioni relative alla sicurezza sociale non siano di ostacolo ai movimenti della mano d’opera.
5. L’Alta Autorità deve orientare e facilitare l’azione degli Stati membri per l’applicazione delle misure previste dal presente articolo.
6. Il presente articolo non pregiudica gli obblighi internazionali degli Stati membri.
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