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CAPITOLO VIII

SALARI E MOVIMENTI DELLA MANO D’OPERA


Articolo 68

1. Le modalità di determinazione dei salari e delle previdenze sociali in uso nei diversi Stati membri non sono toccate, per quanto riguarda le industrie del carbone e dell’acciaio, dall’applicazione del presente Trattato, con riserva delle disposizioni seguenti.

2. Quando l’Alta Autorità riconosce che prezzi bassi, in misura anormale, praticati da una o più imprese sono la conseguenza di salari fissati da queste imprese ad un livello anormalmente basso rispetto al livello dei salari praticati nella stessa regione, essa indirizza a tali imprese, sentito il parere del Comitato Consultivo, le raccomandazioni necessarie. Se i salari anormalmente bassi risultano da decisioni governative, l’Alta Autorità consulta il governo interessato al quale, in mancanza di accordo, può, sentito il parere del Comitato Consultivo, indirizzare una raccomandazione.

3. Quando l’Alta Autorità constata che un ribasso dei salari mentre provoca un abbassamento del tenore di vita della mano d’opera è anche impiegato come mezzo di adeguamento economico permanente delle imprese o di concorrenza fra imprese, essa rivolge all’impresa, o al Governo interessato, sentito il parere del Comitato Consultivo, una raccomandazione al fine di assicurare alla mano d’opera, a carico delle imprese, dei benefici che compensino tale ribasso.


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