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presa, della base di calcolo del suo listino presenti un carattere anormale ed in particolare consenta di eludere le disposizioni del seguente paragrafo b, rivolge a tale impresa le raccomandazioni del caso;

b) i metodi di quotazione applicati non devono avere l’effetto di produrre nei prezzi praticati da una impresa sul mercato comune, rapportati al loro equivalente partendo dal punto scelto per la fissazione del listino;

— maggiorazioni rispetto al prezzo previsto da tale listino per un’operazione analoga;

— ovvero ribassi, rispetto a tale prezzo, che superino;

— la misura che consenta di allineare l’offerta fatta in base a tale listino, basato su altra località, che procuri all’acquirente le condizioni più vantaggiose nel luogo di consegna;

— i limiti fissati, per ogni categoria di prodotti, tenendo eventualmente conto della loro origine e della loro destinazione, con decisioni dell’Alta Autorità adottate previo parere del Comitato Consultivo.

Tali decisioni intervengono quando ne sorga la necessità per evitare turbamenti in tutto o in parte del mercato comune, o squilibri derivanti da divergenze tra i metodi di quotazione adottati per un prodotto e quelli adottati per le materi adoperate per la sua fabbricazione.

Tali decisioni non impediscono alle imprese di allineare le loro offerte con quelle delle imprese estranee alla comunità, a condizione che tali operazioni siano notificate all’Alta Autorità che può, in caso di abuso, limitare o eliminare, nei riguardi delle imprese in causa, il beneficio di tale deroga.

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