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Se una correlativa riduzione della quota destinata da un Governo all’esercizio delle industrie del carbone e dell’acciaio ha per conseguenza una riduzione di una produzione della Comunità, l’assegnazione dei prodotti corrispondenti, da farsi allo Stato membro in causa, in occasione della successiva operazione di ripartizione, sarà ridotta fino a concorrenza della riduzione di produzione che gli è imputabile.
4. In ogni caso, l’Alta Autorità ha il compito di ripartire tra le imprese, su una base equa, i quantitativi attribuiti alle industrie di sua giurisdizione, sulla base di studi compiuti in collegamento con le imprese stesse e con le associazioni di imprese.
5. Nella situazione prevista dal paragrafo 1 del presente articolo, l’introduzione, nell’insieme degli Stati membri, di restrizioni alle esportazioni a destinazione di Paesi terzi può essere decisa dall’Alta Autorità, conformemente alle disposizioni dell’articolo 57, previa consultazione del Comitato Consultivo e su conforme parere del Consiglio, o, in mancanza d’iniziativa dell’Alta Autorità, dal Consiglio deliberante all’unanimità su proposta di un Governo.
6. L’Alta Autorità può porre fine al regime istituito in conformità del presente articolo dopo aver consultato il Comitato Consultivo e il Consiglio. Essa non può non tener conto di un parere sfavorevole del Consiglio se tale parere è stato emesso all’unanimità.
In mancanza d’iniziativa dell’Alta Autorità, può porre fine a tale regime il Consiglio deliberando all’unanimità.
7. Nei confronti delle imprese che violino le decisioni prese in applicazione del presente articolo, l’Alta Autorità può applicare ammende il cui ammontare non può superare il doppio del valore delle produzioni o delle consegne prescritte e non eseguite o stornate dal loro regolare impiego.
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