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In mancanza d’iniziativa dell’Alta Autorità, il Consiglio può essere investito della questione da uno degli Stati membri e, con decisione presa all’unanimità, dichiarare l’esistenza della situazione di cui sopra.
2. Su proposta dell’Alta Autorità, e in consultazione con la stessa, il Consiglio deliberando all’unanimità, stabilisce, da una parte, le priorità di utilizzo, e dall’altra, la ripartizione delle risorse di carbone e acciaio della Comunità fra le industrie sottoposte alla sua giurisdizione, l’esportazione e gli altri consumi.
In funzione delle priorità di utilizzo così decise, l’Alta Autorità stabilisce, previa consultazione delle imprese interessate, i programmi di produzione che le aziende sono tenute ad eseguire.
3. In mancanza di una decisione unanime del Consiglio sulle misure previste dal paragrafo 2, l’Alta Autorità procede essa stessa alla ripartizione delle risorse della Comunità fra gli Stati membri, in funzione dei consumi e delle esportazioni ed indipendentemente dalla ubicazione delle produzioni.
Nell’ambito di ciascuno degli Stati membri la ripartizione delle risorse assegnate dall’Alta Autorità avviene sotto la responsabilità dei rispettivi Governi, senza poter modificare le consegne destinate ad altri Stati membri, e con riserva di consultazione dell’Alta Autorità per quanto concerne le quote destinate all’esportazione ed all’esercizio delle industrie del carbone e dell’acciaio.
Se la quota destinata all’esportazione viene da un Governo ridotta rispetto ai quantitativi presi come base in occasione dell’assegnazione globale fatta a tale Stato membro, l’Alta Autorità, in occasione della successiva ripartizione, ridistribuirà, se necessario, fra gli Stati membri le risorse resesi in tal modo disponibili per il consumo.
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