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in qualunque altro modo, nella loro organizzazione, un rilievo soddisfacente alla espressione degli interessi dei lavoratori e dei consumatori.

Le associazioni di cui al precedente comma devono fornire all’Alta Autorità le informazioni, sulla loro attività, che essa ritenga necessarie. Le osservazioni di cui al secondo comma del presente articolo e le informazioni fornite a norma del quarto comma sono ugualmente comunicate dalle associazioni al Governo interessato.

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