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Comunità, nel caso di danni causati da errore individuale dei medesimi nell’esercizio delle loro funzioni. · Se la parte lesa non h a potuto ottenere tale indennizzo da parte del funzionario, la Corte può porre a carico della Comunità un equo indennizzo.

Ogni altra controversia sorta tra la Comunità e terzi, all’infuori dell’applicazione delle clausole del presente Trattato e dei regolamenti esecutivi, è di competenza dei tribunali nazionali.

Articolo 41

Solo la Corte è competente a giudicare, a titolo pregiudiziale, della validità delle deliberazioni dell’Alta Autorità e del Consiglio, qualora una controversia proposta avanti un tribunale nazionale ponga in causa tale validità.

Articolo 42

La Corte è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria inserita in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto della medesima.

Articolo 43

La Corte è competente a giudicare in ogni altro caso previsto da una disposizione aggiuntiva del presente Trattato.

Essa può ugualmente conoscere di tutti i casi connessi con l’oggetto del presente Trattato quando la legislazione di uno Stato membro gliene attribuisce la competenza.

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