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CAPITOLO IV
DELLA CORTE
Articolo 31
La Corte assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del presente Trattato e dei regolamenti di esecuzione.
Articolo 32
La Corte è composta da sette giudici nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri fra personalità che offrano tutte le garanzie d’indipendenza e di competenza.
Ogni tre anni avverrà un rinnovamento parziale. Esso concernerà alternativamente tre e quattro membri. I tre membri il cui mandato è soggetto a rinnovamento alla fine del primo periodo di tre anni saranno designati dalla sorte.
I giudici uscenti possono essere rieletti.
Il numero dei giudici può essere aumentato, su proposta della Corte, dal Consiglio deliberante all’unanimità.
I giudici designano nel loro ambito, per tre anni, il presidente della Corte.
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